Nessun risarcimento per la nomina dell’esperto nella prevenzione collaborativa (TAR Sicilia n. 337 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità di un provvedimento amministrativo non integra di per sé la colpa dell’Amministrazione. Ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. occorre accertare se l’adozione dell’atto lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, ovvero se la violazione sia ascrivibile all’errore scusabile. Nelle misure di prevenzione antimafia l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità prefettizia e la complessità delle valutazioni probabilistiche fondano il beneficio dell’errore scusabile, con esclusione della colpa, salvo che il potere sia esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e proporzionalità. La contestazione dell’an e del quantum del compenso dell’esperto investe un rapporto obbligatorio di diritto soggettivo, estraneo alla giurisdizione amministrativa.

Il Fatto

La società ricorrente riferisce che nel 2007 era stato avviato un procedimento penale per concorso esterno in associazione mafiosa, conclusosi con sentenza di assoluzione. Taluni beni e aziende erano stati sottoposti a sequestro ai fini di confisca, poi annullato in appello con successivo dissequestro.

La Prefettura aveva quindi applicato la misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, nominando un esperto per dodici mesi con funzioni di supporto. Il TAR, con sentenza n. 594/2024, aveva annullato quel provvedimento per carenza di motivazione sull’attualità del rischio. Dopo l’annullamento, la Prefettura liquidava a carico della società le spese e il compenso dell’esperto. Impugnata la liquidazione, il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La società proponeva allora azione risarcitoria ex art. 30 cod. proc. amm., contestando anche, in subordine, l’entità del compenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, osservando che il giudizio civile pendente ha a oggetto una domanda di accertamento negativo sulla debenza del compenso, mentre la domanda risarcitoria qui esaminata si fonda su un titolo di responsabilità extracontrattuale. Le due domande sono autonome e la richiesta di differimento non supera il filtro dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm..

Sul primo motivo il Tribunale richiama il principio per cui l’esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa, dovendosi verificare se la violazione sia espressione di negligenza o imperizia, ovvero sia riconducibile all’errore scusabile per incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, Sez. III, n. 2564 del 2025).

La regola va calata nella materia delle misure antimafia, caratterizzata dall’ampio spettro di discrezionalità dell’Autorità prefettizia, dalla natura cautelare dei provvedimenti e dalla complessità delle valutazioni probabilistiche. In materia di interdittiva il beneficio dell’errore scusabile è riconosciuto quando le acquisizioni informative risultino astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione (C.G.A.R.S. n. 233 del 2024).

Nel caso concreto, la sentenza n. 594/2024 non aveva escluso fatti astrattamente idonei a configurare il rischio di inquinamento mafioso, ma aveva ritenuto carente la motivazione sull’attualità del rischio. Tale carenza, sufficiente all’annullamento, non sorregge l’addebito di responsabilità, non emergendo che il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e proporzionalità. La nomina dell’esperto non appare misura macroscopicamente errata o irragionevole; la segnalata difficoltà economica dell’impresa non prova la colpa grave, trattandosi di facoltà riconosciuta dalla legge. Il primo motivo è quindi rigettato.

Il secondo motivo, di contestazione del quantum, è dichiarato inammissibile per contrasto con il principio del ne bis in idem, avendo riproposto censure già esaminate nella decisione n. 2362/2024. In ogni caso sussiste il difetto di giurisdizione, poiché la pretesa investe l’an e il quantum di un rapporto obbligatorio di diritto soggettivo, con emolumento normativamente stabilito. Il ricorso è rigettato in parte e per il resto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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