Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per carta docente (TAR Lombardia n. 1141 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. La notificazione della sentenza in copia conforme all’originale, dopo la riforma del processo civile, è sufficiente a integrare il titolo esecutivo, non essendo più richiesta l’apposizione della formula esecutiva. In caso di persistente inadempimento si nomina sin d’ora il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale, senza necessità di qualifica di docente di ruolo.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 791/2023 del Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata il 19.10.2023 e passata in giudicato. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici richiesti.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. All’esito dell’udienza camerale del 5.11.2025 il Tribunale ha emesso l’ordinanza istruttoria n. 1021/2025, rilevando che dalla motivazione della pronuncia ottemperanda non si comprendeva a quali anni scolastici i docenti avessero agito e ordinando il deposito dei ricorsi originari. In data 12.11.2025 i ricorrenti hanno depositato la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., rilevando che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 2.8.2024.
È risultato inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 20.10.2023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il Tribunale ha ricordato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non prescrive più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la sentenza rilasciata in copia conforme all’originale: notificazione avvenuta il 20.10.2023, mentre il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 19.2.2025.
Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe, richiamato in numerose sentenze coeve. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o di altro equipollente.
In caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agirà su semplice richiesta degli interessati non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, il cui compito è intrinsecamente obbligatorio. Esso può includere il nominativo dei ricorrenti tra i soggetti abilitati a registrarsi sul portale dedicato e a conseguire il bonus, attivando la carta elettronica anche senza la qualifica di docente di ruolo. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero resistente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.