Impianti FER in area idonea e parere paesaggistico non vincolante: obbligo di autonomo bilanciamento dell’autorità procedente (TAR Lazio n. 11395 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle more dell’attuazione della normativa secondaria di cui all’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 199/2021, l’individuazione legislativa delle aree idonee è vincolante e non può essere modificata dalle Regioni. In tali aree, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica ha natura obbligatoria ma non vincolante, ex art. 22, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021. L’amministrazione procedente, anche a fronte di valutazione negativa, deve operare un autonomo ed espresso bilanciamento tra interesse alla realizzazione degli impianti FER e istanze di tutela paesaggistica, potendo superare le ragioni ostative ma non semplicemente prescinderne. Il mancato inoltro delle osservazioni del privato alle amministrazioni coinvolte viola l’art. 14-bis, co. 5, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società agricola proponeva istanza di procedura abilitativa semplificata per un impianto agrivoltaico avanzato. Il Comune adottava un primo diniego, annullato dal TAR Lazio per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Instaurato il giudizio di ottemperanza, il Comune adottava un nuovo provvedimento negativo, impugnato con motivi aggiunti sia in sede di ottemperanza, per elusione del giudicato, sia in via subordinata per illegittimità. Con sentenza parziale la Sezione dichiarava la cessazione della materia del contendere e rigettava l’azione di ottemperanza, convertendo il rito e trattenendo la causa per l’esame dei profili di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che l’area interessata dal progetto era idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter), d.lgs. n. 199/2021, essendo tale qualificazione condivisa dalla Regione e non convincentemente negata dal Comune e dal Ministero. Ha quindi escluso che le prescrizioni del PTPR potessero rendere l’area non idonea, rilevando che la ricognizione legislativa era l’unica competente sino all’attuazione della disciplina secondaria.
Ha poi chiarito che la qualificazione di area idonea non determina una indefettibile prevalenza dell’interesse alla realizzazione degli impianti FER, ma comporta che la disciplina di tutela paesaggistica diventi “disponibile” per l’autorità procedente, la quale può valutarla recessiva soltanto attraverso un espresso bilanciamento dei contrapposti interessi, che non è demandato all’autorità paesaggistica. Non sono pertanto censurabili i pareri di Regione e Soprintendenza che abbiano proposto alternative progettuali, testimoniando una valutazione non meramente abdicativa.
Il provvedimento comunale è stato invece annullato perché l’amministrazione aveva considerato vincolanti le indicazioni della Soprintendenza, abdicando al ruolo di autorità procedente e omettendo qualsiasi autonoma ponderazione. Ulteriore profilo di illegittimità è stato ravvisato nella violazione dell’art. 14-bis, co. 5, l. n. 241/1990, non constando l’inoltro delle osservazioni della società alle amministrazioni coinvolte. Il riferimento alla l.r. 38/1999 è stato ritenuto illegittimo, rilevando il contrasto con la disciplina statale che consente la realizzazione degli impianti FER in area agricola, in conformità al riparto costituzionale delle competenze.
Il TAR ha infine rigettato le censure relative all’applicabilità del PTPR agli impianti agrivoltaici, rilevando che l’art. 26 NTA non stabilisce un divieto assoluto ma individua regimi differenziati in ragione dell’impatto, e che la natura non vincolante del parere consente comunque la valutazione progettuale. Il Comune è stato condannato a rideterminarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con spese a suo carico e compensazione tra le altre parti.
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Nota della Redazione
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