Dissesto dell’ente locale estingue d’ufficio il giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 330 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto provvedimenti giurisdizionali di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Dichiarato il dissesto dell’ente locale prima dell’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del medesimo testo unico, le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice, con inserimento dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese nella massa passiva. Ai fini della competenza dell’organo straordinario di liquidazione rileva il fatto generatore del credito, non il titolo giudiziale che lo accerta: l’obbligazione è attrata alla gestione straordinaria quando costituisce conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice civile aveva accolto l’opposizione avverso una ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune e aveva condannato l’ente al pagamento delle spese di lite. Il credito azionato trova quindi origine in un provvedimento sanzionatorio adottato e notificato nel 2017.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto dichiararsi l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 248, secondo comma, del TUEL, rappresentando che l’ente era stato dichiarato in stato di dissesto con delibera consiliare del 30.01.2025 e che il credito, anteriore alla dichiarazione, ricadeva nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui dalla dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, e le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d’ufficio, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
La ratio della norma è individuata nella necessità di paralizzare le iniziative esecutive individuali che, singolarmente intraprese, altererebbero la par condicio creditorum. Il principio della concorsualità impone di ricondurre alla gestione straordinaria tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti il riequilibrio del bilancio.
Da qui la qualificazione centrale: il giudizio di ottemperanza con cui si chiede la condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è equiparabile al giudizio di esecuzione. Esso costituisce misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore e, pertanto, soggiace all’inibitoria dell’art. 248, comma 2, TUEL.
Il Collegio richiama l’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito nella legge n. 140/2004, secondo cui rientrano nella fattispecie tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo. Nel percorso argomentativo sono richiamate l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020 e l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2022, secondo cui appartengono alla competenza dell’organo straordinario anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, siano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi, e la Cons. Stato, sez. V, n. 6776 del 2023, che ha esteso il principio alle spese processuali liquidate con sentenza successiva al dissesto, purché pubblicata prima dell’approvazione del rendiconto.
Applicando tali principi, il TAR osserva che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non costituisce il fatto generatore del credito, da ravvisarsi invece nell’ordinanza-ingiunzione emessa e notificata nel 2017, e rappresenta soltanto il provvedimento che determina l’insorgere del titolo di spesa. Essendo il fatto generatore anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione di dissesto, il giudizio è dichiarato estinto, con inserimento delle somme nella massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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