Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 287 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere integralmente rispettato prima della notifica del ricorso per ottemperanza. È necessario, inoltre, che il giudicato sia effettivamente formatosi, non trattandosi di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, e la relativa prova può essere fornita mediante attestazione di cancelleria dell’avvenuto passaggio in giudicato. Accertati tali presupposti processuali, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione l’adempimento entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione, è stato riconosciuto alla ricorrente — docente — il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta e ad accreditare le somme spettanti, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali.
Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Rileva anzitutto che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato rispettato, essendo la notifica del ricorso intervenuta dopo oltre otto mesi dalla notificazione della sentenza azionata.
Verifica poi il passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. Il Collegio sottolinea che tale accertamento è necessario ogni qual volta non si tratti — come nel caso di specie — di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando in termini Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La prova del giudicato è fornita dall’attestazione di cancelleria prodotta in atti.
Superati i profili processuali, il Collegio accerta che la pretesa esercitata trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro e accoglie il ricorso. Ordina pertanto al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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