Cessazione della materia del contendere per intervenuta sottoscrizione del contratto di filiera (TAR Lazio n. 10929 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria azionata in giudizio, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento dell’utilità cui aspira il ricorrente. La sopravvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera e il riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale, rendendo inutile la prosecuzione del processo e imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni trattate.
Il Fatto
La società ricorrente, quale soggetto proponente e mandatario di un raggruppamento di imprese, aveva presentato domanda di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di un programma di filiera nel settore lattiero-caseario, nell’ambito della procedura indetta dal Ministero dell’Agricoltura con avviso pubblico del 22.04.2022. Il programma si era classificato al n. 256 della graduatoria provvisoria e successivamente al n. 259 della graduatoria definitiva, con un punteggio di 78,08 punti, in posizione non utile per il finanziamento.
Avverso gli atti della procedura selettiva, la ricorrente proponeva ricorso deducendo plurimi profili di erroneità nell’attribuzione dei punteggi e illegittimità dell’avviso pubblico. In corso di causa, a seguito della riprogrammazione del PNRR, era stato introdotto il “Fondo Rotativo Contratti di Filiera”, gestito da ISMEA, con lo scorrimento della graduatoria impugnata e l’invito ai soggetti proponenti a manifestare interesse all’ammissione al finanziamento sui nuovi fondi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, la ricorrente aveva depositato atto di rinuncia parziale a singoli motivi di ricorso, mantenendo in essere le censure relative alla valutazione del programma. Era stata poi disposta istruttoria in relazione al riesame del progetto, con successivo differimento della trattazione per consentire lo svolgimento dell’istruttoria da parte di ISMEA.
Con depositi del 16 e 18 maggio 2026, le parti avevano prodotto in giudizio il Contratto di Filiera sottoscritto e la relativa documentazione. Nell’udienza pubblica del 20 maggio 2026, i difensori avevano dato congiuntamente atto della cessazione della materia del contendere, chiedendone la declaratoria con compensazione delle spese.
Il Collegio ha richiamato i presupposti necessari per la pronuncia di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a.: il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e il conseguimento dell’utilità cui aspira il ricorrente, tali da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Nel caso di specie, l’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico integrano entrambi i presupposti, non potendo la ricorrente conseguire alcuna ulteriore utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati.
La pronuncia è stata assunta con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.