Carta docente, tardiva ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 288 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve risultare decorso al momento della notificazione del ricorso. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo, ordina all’amministrazione l’adempimento entro un termine congruo e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio competente, con facoltà di delega a funzionario apicale.

Il Fatto

Una docente ottiene dal giudice del lavoro, con sentenza n. 2627/2023 del 13.06.2023, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020. Il Ministero viene condannato ad attribuire la carta per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori.

La sentenza passa in giudicato per mancata impugnazione e viene notificata il 16.07.2025. L’amministrazione resta inerte. Decorso quello che ritiene essere il termine dilatorio, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, notificato il 19.11.2025. Il Ministero non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ammissibilità: il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il calcolo è ancorato a dati certi. La sentenza è stata notificata il 16.07.2025; il ricorso è stato notificato il 19.11.2025, cioè dopo 126 giorni. Il termine risulta quindi ampiamente decorso.

La verifica non è formale. Il termine dilatorio condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione e il suo rispetto va accertato con riferimento al momento in cui il ricorso viene notificato, non alla successiva udienza.

Il secondo presupposto è il passaggio in giudicato del titolo. Il Collegio richiama il principio secondo cui tale definitività è necessaria ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando in termini Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La condizione è comprovata dall’attestazione di segreteria del 16.10.2025.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è accolto. Il Ministero è ordinato ad attribuire la carta elettronica per il valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale dello stesso ufficio, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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