Revoca di licenza di pubblico esercizio qualificata come annullamento d’ufficio (TAR Sicilia n. 281 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che, a fronte di asseriti vizi originari del titolo abilitativo, incida su di un’autorizzazione favorevole integra gli estremi dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, non della revoca di cui all’art. 21 quinquies. Ne deriva il rispetto dei termini e della tutela dell’affidamento del privato. Ove il titolare abbia recuperato mediante SCIA l’autodichiarazione sui requisiti di onorabilità e professionali, l’amministrazione non può revocare immediatamente la licenza, ma può al più sospenderne l’efficacia in attesa degli accertamenti demandati alle autorità competenti. La mancata notifica igienico-sanitaria non giustifica alcun intervento, difettando il cambiamento significativo di attività previsto dall’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.

Il Fatto

Alla morte della titolare, il ricorrente chiedeva al Comune la volturazione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande già intestata alla società di famiglia, ottenendola con provvedimento del 14.05.2018. Presentava poi una SCIA per l’esercizio di sala giochi.

In esito a controlli di polizia emergevano carenze documentali: l’assenza dell’autocertificazione sui requisiti morali e professionali e della notifica di inizio attività all’ASP competente. Il Comune avviava il procedimento di revoca in autotutela, assegnando trenta giorni per la regolarizzazione. Il ricorrente depositava solo una SCIA. Seguiva la revoca della licenza, impugnata davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione del potere esercitato. Le criticità poste a fondamento dell’atto attengono a vizi originari del titolo, non a sopravvenienze. Manca dunque il presupposto della revoca: la forma corretta di intervento era l’annullamento d’ufficio, con i relativi limiti temporali e di affidamento.

Il Comune aveva invocato l’art. 64, comma 8, e l’art. 71 del d. lgs. n. 59/2010. Il Collegio esclude però che sia stata accertata la sussistenza delle cause preclusive: era contestata solo la mancanza della dichiarazione. Il recupero della stessa tramite la SCIA del 02.01.2025 impediva la conclusione negativa del procedimento: semmai l’amministrazione avrebbe potuto sospendere l’efficacia del titolo e rivolgersi alle autorità competenti ai sensi dell’art. 73, secondo comma, del d.P.R. n. 445/2000.

Quanto alla notifica igienico-sanitaria, il Collegio richiama l’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004: la volturazione non comportava alcun cambiamento significativo di attività. L’obbligo di notifica risultava quindi erroneamente contestato. Il corretto strumento era ancora la sospensione in attesa delle verifiche dell’ASP.

Il motivo sull’eccesso di potere è respinto quanto alla dedotta carenza di motivazione, mentre la censura di sproporzione è accolta. Il Collegio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, salvo il doveroso esercizio dei poteri di verifica delle amministrazioni competenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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