Piano paesaggistico non opponibile alle opere già autorizzate e in corso (TAR Sicilia n. 96 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia previste dall’art. 143, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 operano, a far data dall’adozione del piano paesaggistico, esclusivamente sugli immobili e sulle aree individuati dall’art. 134 del medesimo decreto, richiamato per relationem agli artt. 136 e 142. Ne consegue che, per un’iniziativa edilizia regolarmente autorizzata e già in corso di esecuzione in area non ricompresa tra quelle sopra indicate, la sopravvenuta adozione del piano non introduce nuove limitazioni e non incide sulla disciplina applicabile. Il ricorso avverso il piano paesaggistico adottato è pertanto inammissibile per difetto di interesse, non essendo lo strumento opponibile all’opera in corso.
Il Fatto
La ricorrente, gestore della rete di trasmissione nazionale, ha impugnato il decreto assessoriale n. 43/GAB del 21 maggio 2025, con cui è stato adottato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 della provincia di Enna, insieme alle Norme di Attuazione e agli elaborati allegati. L’elettrodotto a 380 kV oggetto di contestazione risulta già autorizzato e in corso di esecuzione: i lavori sono stati avviati in data 14 maggio 2025.
La società ha dedotto la violazione dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché, in via subordinata, il difetto di bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico all’infrastruttura energetica. La Regione Siciliana si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e concordando, nel merito, sull’inapplicabilità del piano agli interventi già autorizzati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in primo luogo l’eccezione di legittimazione passiva, rilevando che essa spetta al competente Assessorato e non alla Regione Siciliana in sé considerata.
Nel merito, il Tribunale richiama la lettera dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004. La disposizione prevede, da un lato, che dall’adozione del piano non siano consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134; dall’altro, che dall’approvazione le previsioni siano immediatamente cogenti e prevalenti sui piani territoriali e urbanistici.
Le c.d. misure di salvaguardia, riferibili alla sola fase di adozione, riguardano quindi gli immobili di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge e gli ulteriori immobili specificamente individuati ai sensi dell’art. 136 e sottoposti a tutela dal piano.
Il Collegio verifica che l’area in questione non rientra in alcuna di tali ipotesi. L’adozione del piano non introduce nuove limitazioni all’attività edilizia per le aree non soggette a vincolo paesaggistico preesistente o posto dal piano stesso.
Richiamando propri precedenti (TAR Sicilia, Catania, n. 344/2022, n. 1397/2018, n. 2384/2013, n. 1692/2014 e TAR Sicilia, Palermo, n. 872/2023, n. 1158/2016, n. 2768/2017), il Tribunale conclude che la disciplina applicabile a un’iniziativa autorizzata e già in esecuzione non è influenzata dall’adozione sopravvenuta del Piano. Il ricorso, come ritenuto da entrambe le parti, è pertanto inammissibile. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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