Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e nomina del commissario (TAR Campania n. 1114 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario deve provare il passaggio in giudicato del titolo, la notifica dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Accertata la fondatezza della pretesa e la persistente inerzia dell’amministrazione, il TAR accoglie il ricorso e ordina l’attivazione della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo e gli anni scolastici stabiliti nel titolo. Per il caso di ulteriore inadempienza è legittima la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, al quale l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non possono essere opposti come causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito ex art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione scolastica alla sentenza con cui era stata accertata la sua spettanza del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’attivazione della stessa per l’importo di € 1.000,00.
Deduce la ricorrente la notifica del titolo, il decorso del termine di legge di centoventi giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, nonché la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione intimata. Chiede quindi l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dall’accertamento dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario con certificazione del 16.9.2025.
Eseguita in data 11.7.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Le formalità procedurali sono quindi rispettate.
Nel merito, il Tribunale rileva che le statuizioni contenute nel dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, non avendo l’amministrazione provato l’avvenuto riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La pretesa è pertanto fondata e il ricorso va accolto.
L’amministrazione è quindi condannata ad attivare la Carta elettronica del docente per l’importo e gli anni scolastici indicati nel titolo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio, previa formale richiesta della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.
Il Tribunale precisa i poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio, fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario, dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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