Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 815 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La mancanza di disponibilità di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione, dovendosi ricorrere, se necessario, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, assolve prevalentemente una funzione sollecitatoria e va calcolata d’ufficio dal commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 1.500 euro.
La sentenza era stata notificata al Ministero l’11 settembre 2024, ma l’Amministrazione non aveva posto in essere alcuna condotta adempitiva. Il titolo era nelle more passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato e risulta ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla sua notificazione, richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio richiama la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, che non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.
Integrate le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è stato accolto, poiché non è contestato che il Ministero non abbia dato esecuzione. Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
In caso di persistente inadempimento, è nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un soggetto delegato, che darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente. Il Collegio richiama l’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996 e i decreti ministeriali attuativi, e ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’esecuzione deve avvenire anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso. Le norme di bilancio, secondo questo indirizzo, rappresentano vincoli di efficacia meramente interna.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato ne giustifichi l’applicazione, ma con finalità prevalentemente sollecitatoria. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva: occorre bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria e creare certezza sul costo dell’inerzia. La somma è stata quindi commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, e il commissario ad acta dovrà calcolarla d’ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale.
Nota della Redazione
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