Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 82 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, quando il creditore prova il fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi grava sull’amministrazione che intenda eccepirli, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ.. La mera costituzione in giudizio, senza allegazione dell’adempimento né giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e va ordinata l’esecuzione integrale del giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Al commissario, dirigente della stessa amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza n. 4734/2024, aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori.

Le ricorrenti hanno dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente dato esecuzione al titolo, ritualmente notificato e passato in giudicato, e hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa delle ricorrenti si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Collegio applica il principio sancito dall’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Le ricorrenti hanno fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Su questa base, incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento: la sua difesa è rimasta sul piano della mera forma, inidonea a contrastare la pretesa.

Il ricorso è stato quindi accolto, ordinando all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che il commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime pronunce di merito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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