Accesso difensivo e diniego generico su sicurezza e know how (Cons. Stato n. 6092 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, l’amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato o instaurando, salvo il caso di una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive. Perché operi il limite di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, non è sufficiente un richiamo generico alla sicurezza nazionale o alla natura critica dell’infrastruttura: occorre che l’ostensione comporti un pregiudizio concreto, attuale e grave alla sicurezza pubblica, con indicazione dei dati che lo cagionerebbero. Analogamente, la tutela del know how aziendale presuppone un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e dotata di comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in loro difetto, nel bilanciamento, prevale la trasparenza.
Il Fatto
La controversia trae origine dal diniego opposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a un’istanza di accesso presentata da una società titolare di una concessione di derivazione idrica a valle della diga oggetto di gestione da parte di altra società concessionaria. La richiedente intendeva acquisire copia del Piano di manutenzione della diga nella versione applicabile al 1° aprile 2020, nonché dei manuali e programmi di manutenzione e degli atti con cui il gestore aveva informato il Ministero dell’avvenuta attuazione degli interventi, tutti riferiti a epoca anteriore alla medesima data.
Il Ministero aveva rigettato l’istanza, sul rilievo della carenza di un interesse diretto, concreto e attuale e della presenza di esigenze di sicurezza pubblica e di tutela del segreto tecnico e commerciale. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della richiedente. La società gestrice ha proposto appello, chiedendone la riforma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la richiedente ha chiarito di voler conoscere i documenti per comprendere l’eventuale responsabilità del gestore rispetto alle cause che avevano condotto ai provvedimenti di svaso e per impostare la futura azione risarcitoria. Le deduzioni sono parse puntuali e circostanziate, idonee a dimostrare il nesso di strumentalità imposto dalla legge.
Richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato ribadisce che l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare alcun giudizio sull’utilità probatoria del documento, spettando tale apprezzamento al giudice del merito. Ne deriva l’inammissibilità sia della tesi del gestore — secondo cui il minore afflusso dipenderebbe non dalle operazioni di svaso ma da prescrizioni operative di limitazione della quota — sia di quella del Ministero, che assumeva la non dimostrabilità del pregiudizio attraverso i documenti richiesti.
Quanto al limite di sicurezza, il Collegio accoglie il principio per cui in materia di dighe e grandi opere idrauliche va garantita prioritariamente la pubblica incolumità e la protezione delle informazioni tecniche sensibili. Tuttavia, nel caso concreto, dal diniego non è possibile desumere quali dati contenuti nel Piano di manutenzione, nei manuali e negli atti di comunicazione al Ministero potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza nazionale. Non risulta indagata l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza, con conseguente violazione dell’onere motivazionale in concreto.
Analogo ragionamento vale per la tutela del know how aziendale: è necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale, e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In loro difetto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la trasparenza prevale sul know how.
Alla reiezione dei primi due motivi consegue, come corollario, quella del terzo, relativo alla non ostensibilità della corrispondenza con il Ministero per le medesime ragioni. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per la natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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