Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 3622 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di un’amministrazione statale può ottenere l’esecuzione del giudicato decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Trova applicazione la misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali maturati sul dovuto. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute solo le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle relative a strumenti esecutivi autonomamente scelti dal creditore.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo annuo di 500,00 euro, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese di lite.

La ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la notifica in forma esecutiva e ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio di ottemperanza alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’amministrazione intimata. Ha rilevato che il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era scaduto.

Su queste basi il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni adempimento necessario. Ha stabilito che, decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha poi accolto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Ha fissato quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo o, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso per adempiere.

Quanto alle spese successive al provvedimento azionato, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui nel giudizio di ottemperanza sono dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non lo sono quelle non funzionali, come quelle di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Il compenso del commissario è stato determinato in 500,00 euro; le spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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