Inammissibile per carenza di interesse il ricorso sui tetti alla mobilità sanitaria (TAR Lombardia n. 2314 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso le regole regionali di negoziazione delle prestazioni destinate ai pazienti residenti in altre regioni è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non alleghi né dimostri una lesione economica concreta e attuale. Il tetto di sistema introdotto dalla Regione in aggiunta al tetto di struttura non è irragionevole: esso ripartisce su tutti gli erogatori accreditati le decurtazioni necessarie a finanziare le prestazioni extra budget, garantendo il rispetto del tetto regionale di spesa sanitaria. Il meccanismo delle regressioni di sistema comporta un rischio ragionevole e proporzionato al preminente interesse al contenimento della spesa pubblica, cui non è estraneo lo stesso operatore privato. L’interesse a ricorrere, species dell’interesse ad agire, deve essere concreto e attuale e non può risolversi nella mera aspirazione al ripristino della legalità.
Il Fatto
Una società gestisce due strutture ospedaliere accreditate e convenzionate con l’ATS territoriale per prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale. Con ricorso notificato nel febbraio 2023 ha impugnato la delibera regionale recante le regole di sistema per l’anno 2023, contestando la determinazione del budget sulla base del finanziato 2019 e l’introduzione di tetti di sistema regionali per le prestazioni rese a pazienti non lombardi.
Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli atti applicativi, tra cui lo schema di contratto dell’ATS, nella parte relativa al budget individuale e alle quote obiettivo. Dopo una sentenza non definitiva che ha dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato il gravame, disponendo incombenti istruttori, la controversia residua è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo la sentenza non definitiva, resta da esaminare il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si avversano le regole di negoziazione per le prestazioni destinate ai pazienti residenti in altre regioni. Secondo il Giudice, l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 c.p.a., deve presentare i caratteri della concretezza e attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata.
Non basta il generico riferimento al rispetto di norme, svincolato dalla prospettazione di vizi che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente. Nella specie, la stessa esponente ha riconosciuto che, allo stato, non si è concretizzato alcun pregiudizio alle proprie rivendicazioni economiche riconducibile alle previsioni impugnate. Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
Per mera completezza, il Collegio osserva che le censure di eccesso di potere avverso il tetto di sistema, previsto dall’art. 1, comma 492, legge n. 178 del 2020, si rivelano generiche e, in linea di principio, infondate. La fissazione del tetto di sistema non è irragionevole: si tratta di un meccanismo volto a spalmare su tutti gli operatori accreditati le decurtazioni necessarie a finanziare le prestazioni extra budget, assicurando il rispetto del tetto regionale di spesa.
Il rischio di decurtazione tariffaria indipendente dal contributo individuale al superamento del tetto è ritenuto ragionevole e proporzionato al preminente interesse al contenimento della spesa pubblica. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui chi opera nella sanità pubblica deve accettare i limiti cui la stessa è costretta, essendo in alternativa libero di operare privatamente. Le valutazioni di parte ricorrente risultano sfornite di adeguata prova, risolvendosi nella mera non condivisione dei criteri regionali.
In conclusione, fermo quanto statuito con la sentenza non definitiva n. 1453/2024, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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