Ottemperanza per la carta docente: accolto il ricorso e nominato il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3144 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere invece respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, come la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e la sua natura di incentivo non satisfattivo di esigenze primarie.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito della somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma non aveva ricevuto esecuzione.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica della sentenza del giudice del lavoro, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla pronuncia entro il termine di 90 giorni, riconoscendo il beneficio della carta elettronica.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte, anche ricorrendo ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti o all’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha rilevato la sussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione dell’istituto, ravvisabili nella complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha inoltre evidenziato che il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità formativa, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, riducendo i presupposti per la misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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