Osservazioni al PRG, rigetto non richiede motivazione analitica (TAR Sicilia n. 57 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di strumenti urbanistici generali, il rispetto del principio del contraddittorio procedimentale non impone l’esame puntuale delle osservazioni dei privati: è sufficiente che dagli atti risulti che le stesse siano state valutate e ritenute non idonee a orientare diversamente la soluzione adottata. L’obbligo di motivazione specifica delle scelte urbanistiche, in relazione all’esercizio dello ius variandi, sussiste solo quando le nuove scelte incidano su aspettative qualificate, da intendersi come quelle derivanti da una convenzione di lottizzazione, da una sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica o da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia. Le osservazioni non costituiscono rimedi giuridici, ma apporto collaborativo alla formazione del piano: il loro rigetto non richiede dettagliata motivazione. Dalla diversa destinazione urbanistica pregressa del fondo non discende alcuna aspettativa qualificata, conservando l’amministrazione ampia discrezionalità nel modificare in peius la destinazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato adibito a deposito e realizzato con regolare titolo edilizio, successivamente destinato a bottega artigianale senza titolo, ha presentato istanza di accertamento di conformità, rimasta non esitata. Nel PRG del Comune di Ragalna il terreno su cui insiste il fabbricato, con l’area verde di pertinenza, è stato riclassificato in senso peggiorativo: da zona B nel previgente piano a zona B1 e in parte a zona F4, quest’ultima destinata a parcheggio pubblico.
Le osservazioni presentate dal proprietario sono state rigettate con la motivazione che non si ravvisava l’interesse pubblico alla modifica richiesta. Il ricorrente ha quindi impugnato il PRG e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione della disciplina sulle dimensioni degli insediamenti, illegittimità della perequazione urbanistica e vizi nella valutazione delle osservazioni. L’Assessorato regionale, costituitosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale. Nel sistema transitorio delineato dall’art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020, anche l’approvazione del PRG si atteggia ad atto di esclusiva competenza comunale. L’Assessorato è pertanto estromesso dal giudizio.
Sul merito, il ricorso è rigettato. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale compendiato dal Cons. Stato, sez. I, parere 7 gennaio 2025, n. 14, secondo cui ai fini del contraddittorio procedimentale non è necessario l’esame puntuale delle osservazioni dei privati. È sufficiente che dagli atti risulti come le stesse siano state valutate e ritenute non idonee a orientare diversamente la soluzione adottata.
L’obbligo di motivazione puntuale delle scelte urbanistiche sussiste solo in presenza di aspettative qualificate, individuate dalla giurisprudenza nella convenzione di lottizzazione, nella sentenza dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione urbanistica o nel giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia. Nel caso di specie nessuna di tali condizioni è ravvisabile. Il primo e il quarto motivo sono quindi infondati: in capo al ricorrente non è predicabile alcuna aspettativa qualificata o diritto acquisito.
Le scelte pianificatorie, osserva il Tribunale, si armonizzano con le esigenze di contenimento dell’espansione edificatoria, del consumo di suolo e dell’aumento delle aree destinate a verde pubblico, richiamate nella relazione allegata al PRG con il parere del CRU n. 451-2005. Il secondo e il terzo motivo sono infondati perché volti a censurare in modo generico le scelte di piano: il sovradimensionamento previsionale, pari al 6,30%, non è collegato a concrete ricadute sulla legittimità del piano, e la denuncia della perequazione urbanistica resta sul piano ipotetico, senza prospettare manifeste illogicità o violazioni di legge.
In conclusione, il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese nei rapporti con il Comune non costituitosi; spese compensate con l’Assessorato regionale, stante la mera pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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