Annullato il decreto assessoriale che viola il giudicato ambientale (TAR Sicilia n. 2376 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’annullamento di un atto di riperimetrazione di una riserva naturale orientata vincola l’amministrazione che rieserciti il potere di pianificazione. Essa è tenuta, in particolare, ad assicurare la comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di presentare osservazioni e la loro considerazione nella motivazione, nonché una motivazione rafforzata ove la nuova disciplina introduca restrizioni di interessi individuali che avevano trovato affidamento nella precedente statuizione amministrativa. Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva, sì che la nota che rigetta l’istanza di rettifica non è autonomamente impugnabile, discendendo la situazione giuridica acclarata da altri provvedimenti.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni ricadenti nella riserva naturale orientata “Oasi del Simeto” nel Comune di Catania, hanno impugnato il decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 173/2002, recante modifica della perimetrazione della riserva con la cartografia e il regolamento allegati, nonché la nota del Comune di Catania n. 10625 del 9 gennaio 2026, con cui è stata respinta l’istanza di rettifica del certificato di destinazione urbanistica.
Una precedente riperimetrazione, disposta con decreto assessoriale del 10 maggio 1999, era stata annullata da una sentenza del medesimo Tribunale del 2002, resa tra le stesse parti, con cui si era accertata la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione. Solo con la nota comunale del gennaio 2026 i ricorrenti hanno appreso che l’Assessorato, dopo quella sentenza, aveva adottato il decreto n. 173/2002 riproducendo la riperimetrazione annullata e includendo nuovamente parte dei terreni nella zona A. Di qui il ricorso, con cui si deduce la violazione del giudicato, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’impugnazione della nota comunale che ha respinto l’istanza di rettifica del certificato di destinazione urbanistica e ne rileva l’inammissibilità. Il certificato, infatti, è atto non autonomamente impugnabile, perché ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva e non produce effetti costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti che hanno determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 1710 del 2025 e Sez. IV, n. 505 del 2014.
Nel merito, sono fondate le censure rivolte al decreto assessoriale n. 173/2002. Il giudicato formatosi sulla sentenza del 2002, che aveva annullato il decreto del 10 maggio 1999 nella parte in cui sottoponeva a vincolo di riserva integrale il fondo dei ricorrenti, ha posto uno specifico vincolo procedimentale per il riesercizio dell’azione amministrativa di pianificazione.
Da quel giudicato deriva l’obbligo, per l’Amministrazione regionale, di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione dei ricorrenti mediante la comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di presentare osservazioni e deduzioni e la loro considerazione nella motivazione del provvedimento conclusivo. Ne deriva, altresì, un obbligo di motivazione specifica sull’interesse pubblico sotteso all’eventuale modificazione in senso peggiorativo della precedente pianificazione.
Tali obblighi non risultano assolti. L’Amministrazione, benché onerata con ordinanza istruttoria n. 133 dell’11 maggio 2026, ha omesso di depositare il provvedimento impugnato e gli atti posti a suo fondamento. Non vi è prova, quindi, né della comunicazione individuale del decreto né, a monte, del coinvolgimento dei ricorrenti mediante avviso di avvio del procedimento. Il decreto appare inoltre lesivo dell’interesse qualificato dei ricorrenti, che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata in ragione del vincolo discendente dal giudicato di annullamento.
Per queste ragioni il decreto assessoriale n. 173/2002, adottato in violazione dei vincoli discendenti dal giudicato, è annullato in parte qua. Le spese di lite sono compensate per metà in ragione della rilevata inammissibilità parziale del ricorso, mentre la restante parte è posta a carico dell’Assessorato regionale secondo la regola della soccombenza.
Nota della Redazione
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