Giudizio di ottemperanza a decreto ingiuntivo definitivo (TAR Sicilia n. 62 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo dal giudice ordinario costituisce titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il rituale esperimento dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando il titolo riconosca già interessi e rivalutazione e sussistano vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, con il quale l’amministrazione intimata era stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate. Il titolo, notificato in data 30 ottobre 2024, non era stato opposto ed era stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 11 dicembre 2024.

Con ricorso notificato il 10 marzo 2025 e depositato il giorno successivo, la parte ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nonostante la regolare notifica del ricorso, l’amministrazione intimata non si è costituita. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la riconducibilità del titolo alla categoria dei provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza. Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, rientra pacificamente in tale previsione, come confermato dal richiamo a C.G.A.R.S. n. 72 del 2014.

È stato poi accertato il rispetto dei termini processuali: quello decennale per la proposizione dell’azione, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., e quello per il deposito del ricorso, di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a.. La notifica del titolo all’amministrazione debitrice ha inoltre rispettato le formalità richieste ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, una volta accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Tribunale ha riconosciuto in capo a quest’ultima l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ha pertanto ordinato l’adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha disposto sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta, individuato in un dirigente generale del competente Dipartimento regionale. All’organo straordinario è stato demandato il compimento di tutte le attività necessarie, compresa l’allocazione in bilancio della somma ove manchi lo stanziamento, con l’espressa precisazione che l’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

È stata invece rigettata la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Collegio ha valorizzato, da un lato, il fatto che il titolo riconosce già interessi e rivalutazione fino al soddisfo e, dall’altro, le difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, richiamando TAR Sicilia, Catania, n. 2220 del 2025. Le spese di lite, liquidate secondo il d.m. n. 55/2014 e distratte in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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