Transito di settore AFAM e conflitto di interessi nel Consiglio Accademico (TAR Emilia-Romagna n. 3 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito dei docenti di ruolo AFAM a un diverso settore artistico-disciplinare, il Consiglio Accademico è organo competente a valutare la congruità delle esperienze e delle competenze dei candidati in relazione al settore di destinazione. Non sussiste conflitto di interessi dei consiglieri che abbiano proposto istanza di transito, ove gli stessi si siano allontanati dalla riunione prima della trattazione del punto e non abbiano concorso alla determinazione dei criteri di valutazione. La predeterminazione dei criteri è legittima anche se effettuata dopo l’acquisizione delle istanze, purché anteriore all’esame delle singole posizioni. La scelta dei titoli valutabili e il relativo peso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. In presenza di criteri predeterminati, il voto numerico assolve l’onere motivazionale.
Il Fatto
Con nota prot. n. 3382 del 12 marzo 2025 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato, per tutti gli Istituti AFAM, la procedura riservata ai docenti di ruolo per il transito in un diverso settore artistico-disciplinare, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83. Il Direttore del Conservatorio ha diramato la nota ai docenti; sono pervenute tre istanze per il settore “AFAM034 – Musica da camera strumentale e vocale”.
Il Consiglio Accademico, nella riunione del 20 marzo 2025, ha deliberato il transito di uno dei candidati (delibere n. 3 e n. 4). Il ricorrente, docente di ruolo presso il medesimo Conservatorio e candidato non vincitore, ha impugnato le delibere davanti al TAR, deducendo profili procedurali e sostanziali: conflitto di interessi, illegittima composizione del collegio, illegittimità dei criteri di valutazione e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero, per difetto di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati appartengono alla prima fase della procedura e sono stati adottati dal competente Consiglio Accademico. L’eccezione di irricevibilità per tardività è stata assorbita per l’infondatezza nel merito del gravame.
Quanto al lamentato conflitto di interessi, il Tribunale ha verificato che i due consiglieri candidati hanno lasciato la riunione alle ore 19.00, prima della trattazione del punto 7, proprio in quanto direttamente interessati. Essi, dunque, non hanno preso parte alle determinazioni sul transito, ivi inclusa la definizione dei criteri di valutazione. La censura è stata respinta.
Anche la doglianza sulla composizione del collegio per assenza di docenti specializzati nella disciplina di destinazione è stata disattesa, avuto riguardo ai profili curriculari dei componenti, esperti nell’ambito della musica da camera o vocale da camera.
Sul merito dei criteri, il Collegio ha richiamato il costante orientamento amministrativo (tra cui T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 aprile 2025, n. 729): le commissioni dispongono di ampia discrezionalità nell’individuazione dei titoli valutabili, quale tipica manifestazione di discrezionalità tecnica. Il sindacato è ammesso solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, non intellegibilità o travisamento. Nel caso concreto, l’attribuzione di maggior peso all’attività di produzione artistica e di ricerca risulta coerente con l’oggetto della cattedra, rivolta al perfezionamento nell’interpretazione della musica da camera.
Il Tribunale ha poi escluso che la predeterminazione dei criteri, avvenuta dopo l’acquisizione delle istanze, abbia condizionato la procedura: rileva la loro fissazione prima dell’esame delle singole posizioni e la mancata partecipazione dei consiglieri candidati alla loro elaborazione. Infine, richiamando T.A.R. Toscana, sez. II, 10 ottobre 2024, n. 1148, ha ritenuto il voto numerico sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale, essendo i criteri predeterminati. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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