Omessa traduzione del preavviso di rigetto e permanenza dello straniero in Italia (TAR Sicilia n. 29 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la censura di mancata traduzione degli atti procedimentali nella lingua del destinatario non può fondarsi su una dedotta incapacità di comprensione smentita da una permanenza pluriennale sul territorio nazionale. Il giudice amministrativo valuta tale incapacità secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, non essendo credibile che una lunga permanenza non abbia consentito allo straniero di comprendere il testo degli atti. Il rigetto del ricorso non è quindi affetto da difetti istruttori o motivazionali quando l’amministrazione abbia congruamente rappresentato le ragioni del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva decretato l’improcedibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. A fondamento del gravame deduceva la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, dell’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., perché il preavviso di rigetto e il provvedimento erano redatti solo in lingua italiana, non compresa dal destinatario, senza indicazione delle ragioni che ne avevano reso impossibile la traduzione.

L’amministrazione resistente replicava che il ricorrente era presente sul territorio nazionale già dal 2016 e che il diniego si fondava sulla carenza delle risorse economiche previste dalla normativa di riferimento. La domanda cautelare era stata rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione della omessa traduzione degli atti del procedimento come vizio di legittimità e, in via subordinata, come presupposto per la rimessione in termini dedotta dal ricorrente sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale richiamato in ricorso. Il Collegio verifica anzitutto il fatto posto a base della censura, ossia l’asserita incapacità del destinatario di comprendere la lingua italiana.

Tale presupposto è smentito dalla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale fin dal 2016, circostanza non contestata. Il giudice valuta la credibilità dell’assunto secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, già impiegato in sede cautelare, e ritiene non verosimile che una permanenza di così lunga durata non abbia consentito di comprendere il testo degli atti notificati.

Il Collegio richiama e conferma i profili di infondatezza posti a fondamento del rigetto dell’istanza cautelare, non ravvisando alcun difetto istruttorio o motivazionale nel provvedimento impugnato, che non appare irrazionale alla luce delle difese dell’amministrazione. Osserva inoltre che, ove il ricorrente non fosse in grado di comprendere la lingua nazionale dopo una così lunga permanenza, sorgerebbero forti dubbi sulla sua integrazione in Italia, ricordando l’obbligo di cui all’art. 2 d.P.R. n. 179/2011 in tema di accordo di integrazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato manifestamente infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con disposizione di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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