Impianto agrivoltaico: ammessa la PAS e obbligo di riesame dell’istanza (TAR Toscana n. 288 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 28/2011, la PAS è applicabile ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e relative opere connesse realizzati nelle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, di potenza fino a 12 MW. Il diniego opposto a un impianto agrivoltaico in area agricola idonea è illegittimo se l’amministrazione non scrutinio l’istanza secondo il favor legislativo per le fonti rinnovabili. Il titolare può già in sede procedimentale indicare un diverso inquadramento normativo dell’istanza: non si tratta di modifica postuma in giudizio, spettando al Comune accertare i fatti e individuare le norme applicabili. La cabina elettrica, quale opera connessa, va valutata unitamente all’impianto e non con autonoma verifica di conformità urbanistica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, presenta al Comune un progetto per un impianto agrivoltaico di potenza inferiore a 1 MW, per il quale richiede l’accesso alla Procedura Abilitativa Semplificata. Il Comune dapprima comunica un preavviso di rigetto, poi, con un ordine motivato di non effettuare l’intervento, nega la PAS ritenendo che l’area non si collochi entro il raggio di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. A ciò si aggiunge un parere di non conformità urbanistica della cabina elettrica.
Il ricorrente impugna i tre provvedimenti, deducendo tra l’altro che l’istanza andava inquadrata nella prima parte del comma 9-bis, relativa alle aree idonee, e non soltanto nel requisito della distanza. Il Comune eccepisce che si tratterebbe di una modifica postuma dell’istanza, mai rappresentata in via amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo vigente al momento dell’adozione degli atti, tra il 15 e il 25 luglio 2024, richiamando la versione all’epoca applicabile dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 28/2011 e l’art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021, che annovera tra le aree idonee quelle non ricomprese nel perimetro di beni tutelati.
Dagli atti risulta che l’area è agricola, che l’impianto ha potenza inferiore a 12 MW e che esso non prevede moduli a terra, essendo agrivoltaico. Il Collegio rileva che il ricorrente, in replica al preavviso, aveva richiamato anche la prima parte del comma 9-bis e l’art. 20 citato.
Da qui l’affermazione centrale: non può parlarsi di modifica dell’istanza in sede giurisdizionale. A fronte della domanda del bene della vita, spettava all’amministrazione accertare i fatti e individuare le norme applicabili, secondo il richiamato orientamento del Cons. Stato n. 483 del 2023 e n. 947 del 2024. È pertanto fuor d’opera aver qualificato le osservazioni procedimentali come inammissibili “elementi di novità”.
Il Comune non poteva dunque escludere l’istanza dalla PAS. Fondato il primo motivo, risultano assorbiti nel principio anche gli altri due: la valutazione della cabina elettrica non poteva essere condotta separatamente dalla complessiva valutazione dell’impianto, e la congruità del progetto agronomico andava parametrata ai dati normativi di favore ex art. 11, comma 1-bis, d.l. n. 17/2022. In sostanza l’ente ha omesso di pronunciarsi sull’istanza, non tenendo conto dei parametri richiamati.
Nota della Redazione
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