Giudizio di ottemperanza inammissibile in pendenza di appello avverso la sentenza eseguita (TAR Sicilia n. 26 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza di appello avverso una sentenza amministrativa non sospesa, l’amministrazione è tenuta a darvi esecuzione, perché la pronuncia è pienamente esecutiva ex art. 98 c.p.a. Il giudizio di ottemperanza promosso avverso il provvedimento attuativo non può risolversi in un riesame nel merito della sentenza eseguita. Il giudice dell’ottemperanza verifica la correttezza dell’attività esecutiva rispetto al dictum, mentre le doglianze sull’illegittimità della decisione restano devolute al giudice del gravame. Ne consegue che, in mancanza di censure autonome sul provvedimento di liquidazione, il ricorso è infondato, salvi gli effetti consequenziali dell’eventuale riforma in appello.

Il Fatto

Con deliberazione del 17 giugno 2021 l’amministrazione ospedaliera riconosceva in parte la richiesta di adeguamento ISTAT del prezzo di un appalto di pulizia e sanificazione, avanzata dal raggruppamento aggiudicatario, escludendo però il periodo gennaio-ottobre 2019. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 3151 del 24 ottobre 2023, accoglieva in parte il ricorso, affermando il diritto al compenso revisionale per quel periodo e demandando all’amministrazione lo sviluppo del calcolo secondo il criterio indicato.

In esecuzione, l’amministrazione adottava la deliberazione n. 2686 del 15 dicembre 2023, comunicata con nota del 2 gennaio 2024, disponendo il pagamento di € 180.151,52, iva inclusa. Le società ricorrenti impugnavano tale provvedimento, premettendo di aver gravato la sentenza n. 3151/2023 davanti al C.G.A.R.S. e censurando l’applicazione di un criterio la cui illegittimità ritenevano ancora da ribadire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione, presentata in ragione della pendenza del giudizio d’appello. La richiesta viene respinta, perché non emergono i casi eccezionali che, in deroga al principio di ragionevole durata del giudizio, giustificano la sospensione della decisione.

Analoga sorte tocca all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente. Il Collegio osserva che nessun giudicato si è formato sulla sentenza n. 3151/2023, ancora oggetto di gravame: l’assenza di definitività non preclude quindi la decisione, ma delimita l’oggetto del giudizio.

Nel merito il ricorso è infondato. La sentenza eseguita ha riconosciuto il diritto al compenso revisionale per il periodo gennaio-ottobre 2019, imponendo l’applicazione dei coefficienti di calcolo riferiti a giugno 2011 per un presidio e a maggio 2012 per l’altro. Il C.G.A.R.S. non ha sospeso gli effetti di quella pronuncia, che resta pertanto esecutiva ai sensi dell’art. 98 c.p.a.

Da qui la conclusione: l’amministrazione ha dato corretta esecuzione al dictum. Il giudice dell’ottemperanza non può scrutinare gli stessi motivi di illegittimità già sottoposti al giudice del gravame, né le ricorrenti formulano censure autonome sulla delibera di liquidazione impugnata. Il provvedimento attuativo è dunque legittimo, salvi gli effetti consequenziali dell’eventuale riforma in sede di appello della sentenza n. 3151/2023.

Il ricorso viene rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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