Farmaci esclusivi: nessun pregiudizio dalla mancata partecipazione alla procedura negoziata (TAR Abruzzo n. 77 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., non sussiste il requisito del pregiudizio grave e irreparabile allorché la società ricorrente, produttrice esclusiva dei beni oggetto di affidamento, operi in un settore di mercato non concorrenziale e possa continuare a fornire i propri prodotti alla stazione appaltante con le ordinarie modalità di affidamento. La mera aspirazione a rendere la partecipazione alla gara più aderente alla propria organizzazione di impresa non integra un interesse meritevole di tutela cautelare, specie quando la procedura negoziata risulti prima facie conforme al paradigma normativo di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 15 d.l. n. 19/2026.
Il Fatto
Una società produttrice di farmaci esclusivi impugnava gli atti della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, indetta da AreaCom per la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi e servizi connessi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, mediante stipula di accordi quadro monofornitore. La ricorrente, che deduceva la lesività del confezionamento della procedura rispetto alla propria organizzazione di impresa, chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti di gara e la condanna al risarcimento del danno. Si costituivano la Regione Abruzzo e AreaCom per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha scrutinato la domanda cautelare alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora. In punto di fumus, la procedura negoziata è apparsa prima facie conforme al paradigma normativo del combinato disposto degli artt. 15 d.l. n. 19/2026, 76, comma 2, lett. b), e 59 d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato e ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza 17 giugno 2021, C-23/20.
Quanto al periculum, il Collegio ha valorizzato la circostanza che la società ricorrente, in qualità di produttore esclusivo dei farmaci richiesti, opera in un settore di mercato non concorrenziale ed è pienamente consapevole dei fabbisogni, dei prezzi stabiliti dall’AIFA e del massimale di spesa, fattori che le consentono di governare il rischio di impresa.
Proprio per tale ragione, la mancata partecipazione alla procedura non arrecherebbe alcun pregiudizio economico o imprenditoriale: la società potrebbe infatti continuare a fornire i farmaci esclusivi alle ASL abruzzesi con le ordinarie modalità di affidamento. Il Tribunale ha quindi bilanciato gli interessi coinvolti, accordando prevalenza alla celere definizione di una procedura finalizzata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse della ricorrente a una più aderente conformazione della gara alla propria organizzazione.
In esito a tale bilanciamento, la domanda cautelare è stata respinta e la trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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