Illegittima l’inibizione della SCIA per titolo instabile sull’immobile, prevale la legittimazione apparente (TAR Lombardia n. 1190 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della SCIA per l’avvio di un’attività economica in un immobile di cui il dichiarante ha la disponibilità sulla base di un titolo astrattamente idoneo ma instabile, perché dipendente dall’esito di un contenzioso civilistico tra privati sulla proprietà del bene, non legittima l’amministrazione a inibire l’attività. Nel dubbio, e in mancanza di un prevalente interesse pubblico di segno opposto, prevale la posizione del soggetto che presenta la SCIA, la cui legittimazione apparente deve essere tutelata nei rapporti con l’amministrazione fino alla pronuncia definitiva del giudice ordinario. L’amministrazione può semmai introdurre prescrizioni che collegano lo svolgimento dell’attività all’efficacia del titolo di disponibilità degli immobili, senza compromettere gli effetti di un’eventuale pronuncia favorevole all’altra parte.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune due SCIA per l’avvio di un’attività di bar e di pasticceria, con produzione e vendita diretta, in un immobile detenuto in forza di un contratto di sublocazione stipulato con una società che a sua volta era conduttrice in virtù di una locazione ultranovennale.
Il responsabile del SUAP inibiva entrambe le SCIA, ritenendo non dimostrato il possesso di un valido titolo sull’immobile ai sensi del regolamento comunale: tra i rapporti contrattuali si era interposto un atto di scissione, dichiarato inopponibile al fallimento del locatore originario sia in primo grado sia in appello, con ricorso per cassazione ancora pendente. Dopo i provvedimenti inibitori, l’attività veniva comunque avviata e la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che la vicenda si ricollega al recesso esercitato dalla curatela dal contratto di locazione, con effetti differiti, e alla pendenza del giudizio di cassazione sull’opponibilità della scissione al fallimento. In questa situazione non si è formata la certezza del diritto sulle posizioni giuridiche sottostanti alle SCIA, né una certezza provvisoria, poiché le sentenze di merito del giudice ordinario non sono immediatamente esecutive relativamente alle statuizioni dichiarative o costitutive.
Richiamata la distinzione rispetto all’ipotesi della restituzione di somme o beni alla curatela prima del giudicato, il Collegio rileva che nella fattispecie manca un rapporto di mera dipendenza tra il fallimento e la ricorrente: il collegamento diretto potrà costituirsi solo dopo la decisione della Cassazione. Fino a quel momento, la buona fede dei titolari di diritti minori integra un’apparenza giuridica che merita tutela nei confronti dell’amministrazione.
Il titolo presentato dalla ricorrente non è carente, ma soltanto instabile. Nell’ambito della SCIA, l’interesse pubblico è favorevole a chi intende avviare immediatamente un’attività: nel dubbio, prevale la posizione di chi presenta la dichiarazione, perché ciò comporta effetti utili per la collettività. Il comma dell’art. 5 del regolamento comunale, che ammette espressamente un titolo non definitivo, conferma la sufficienza della legittimazione apparente, per identità di ratio anche quando il titolo sia a scadenza o subordinato all’esito del contenzioso.
Non potendo inibire l’attività prima della scadenza del termine di efficacia del recesso, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la prosecuzione dell’attività fino alla pronuncia della Cassazione, introducendo eventualmente prescrizioni che condizionino lo svolgimento dell’attività all’efficacia del titolo di disponibilità. Il ricorso è quindi accolto con annullamento dei provvedimenti, mentre non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno, attesa la possibilità di proseguire l’attività garantita dall’ordinanza cautelare.
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Nota della Redazione
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