Permesso di soggiorno stagionale: superata la durata assentita, nessun rilascio (TAR Toscana n. 710 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale non può essere rilasciato quando il lavoratore straniero abbia già esaurito il periodo di permanenza assentito dal visto di ingresso e dal nulla osta. L’art. 22, comma 6-bis, d. Lgs. n. 286/1998, nel consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non amplia la durata complessivamente autorizzata, ma ne assicura soltanto la continuità durante gli adempimenti amministrativi. La durata massima di nove mesi fissata dagli artt. 5, comma 3-bis, e 24, comma 7, d. Lgs. n. 286/1998 opera come limite invalicabile per il visto, il nulla osta, il contratto di soggiorno e il titolo di soggiorno. Ne consegue la legittimità del diniego quando la procedura si sia protratta oltre detto periodo e sia spirato il termine di permanenza assentito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva ingresso in Italia il 4 agosto 2023 munito di visto per lavoro stagionale di durata pari a 270 giorni, con scadenza al 27 aprile 2024, e di un nulla osta rilasciato dalla competente Prefettura. Il datore di lavoro lo assumeva l’8 agosto 2023, chiedendo poi allo sportello competente le informazioni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La convocazione per la firma veniva disposta soltanto per il 9 giugno 2025. In quella data il lavoratore presentava la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale. La Questura respingeva l’istanza con decreto del 24 giugno 2025, qualificandola irricevibile in ragione della scadenza del periodo autorizzatorio e dell’impossibilità di rilasciare un titolo ad altro titolo. Il ricorrente impugnava il diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, accolta con ordinanza n. 412/2025 per ragioni di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dall’art. 5, comma 3-bis, d. Lgs. n. 286/1998, che fissa in nove mesi la durata massima del permesso per lavoro stagionale e lo subordina alla stipula del contratto di soggiorno previsto dall’art. 5-bis dello stesso decreto.
Richiama poi l’art. 24, comma 7, secondo cui il nulla osta autorizza l’attività lavorativa fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici, e l’art. 24, comma 2, che lega la durata del nulla osta a quella del lavoro stagionale richiesto. L’art. 22, comma 6, impone a datore di lavoro e lavoratore di sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso, con successiva trasmissione telematica allo sportello unico per gli adempimenti sul permesso.
Su questa base il Tribunale individua la funzione dell’art. 22, comma 6-bis: la disposizione consente allo straniero di svolgere l’attività lavorativa nelle more della stipula del contratto, ma costituisce una norma di salvaguardia, non un titolo autonomo di permanenza. Il periodo lavorabile in attesa della definizione della procedura coincide con quello assentito dal visto e dal nulla osta, senza potervi aggiungere un ulteriore arco temporale.
La durata della presenza autorizzata resta dunque quella contemplata nei provvedimenti autorizzativi e destinata a essere recepita nel contratto di soggiorno e nel permesso. Il ricorrente, avendo lavorato per tutto il periodo assentito prima della sottoscrizione del contratto, aveva esaurito il tempo di permanenza consentito: al momento della firma, avvenuta dopo circa due anni invece dei quindici giorni di legge, non sussistevano i presupposti per il rilascio del titolo richiesto né, per quanto consta, ad altro titolo.
Il ricorso è pertanto respinto perchè infondato. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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