Revoca del nulla osta stagionale in assenza di quote e affidamento (TAR Toscana n. 707 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso per lavoro subordinato stagionale, il nulla osta all’impiego non può essere rilasciato in assenza di quote disponibili, con la conseguenza che l’Amministrazione ben può, e anzi deve, revocarlo per carenza dei presupposti di legge. La revoca fondata sull’insussistenza della quota rientra in un potere-dovere di autotutela e non richiede la valutazione degli ulteriori interessi coinvolti, poiché si limita a rimuovere un provvedimento privo del necessario requisito normativo di cui all’art. 21, comma 1, d. Lgs. n. 286/1998. Il legittimo affidamento del datore di lavoro non è configurabile quando il nulla osta, rilasciato per errore, venga revocato a breve distanza dall’emissione, difettando l’elemento cronologico che, secondo la giurisprudenza, ingenera l’aspettativa di definitività della situazione di vantaggio.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Lucca istanza di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore di cinque lavoratori stranieri. I nulla osta venivano rilasciati il 1° luglio 2022. Con successivi decreti del 14 luglio 2022, l’Amministrazione ne disponeva la revoca, rilevando l’insussistenza delle quote assegnate alla provincia di Lucca.
Il ricorrente impugnava i decreti di revoca davanti al TAR Toscana, deducendo che i nulla osta già rilasciati non avrebbero potuto essere emessi in assenza di quote e che, in ogni caso, doveva essere tutelato il proprio legittimo affidamento. L’Amministrazione si costituiva instando per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’ordinamento in tema di decreto flussi. L’ingresso dei lavoratori stranieri è subordinato alla disponibilità di quote, stabilite dal Governo con i decreti di cui all’art. 3 d. Lgs. n. 286/1998 e ripartite territorialmente dalle articolazioni dell’Amministrazione dell’Interno.
L’art. 21, comma 1, d. Lgs. n. 286/1998 dispone che l’ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, avviene nell’ambito delle quote stabilite nei decreti ministeriali. Ne consegue che, in assenza di quota disponibile, non può essere rilasciato nulla osta all’impiego e che il provvedimento comunque emesso è privo del presupposto necessario.
Da qui la conseguenza in termini di autotutela. Ove il nulla osta sia stato rilasciato in mancanza di quota, la P.A. non solo può, ma deve revocarlo. La revoca si appalesa legittima e doverosa.
Nel caso concreto, dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale emerge che l’elenco delle quote assegnate alla provincia di Lucca contempla nove pratiche intestate al ricorrente quale datore di lavoro, con codici di registrazione precedenti a quelli attribuiti ai cinque lavoratori interessati dai provvedimenti impugnati. Non residuano, pertanto, quote disponibili per questi ultimi.
Il Collegio esclude altresì la configurabilità del legittimo affidamento, richiamando TAR Puglia, Lecce, II, n. 1666 del 2018. L’istituto contempla tre elementi costitutivi: l’esistenza di un provvedimento ampliativo poi rimosso, la buona fede del beneficiario e il decorso di un considerevole lasso di tempo che rafforza l’aspettativa di definitività. I nulla osta erroneamente rilasciati venivano revocati dopo appena tredici giorni dall’emissione, con conseguente difetto dell’elemento cronologico e non configurabilità dell’affidamento tutelabile.
Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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