Ottemperanza al giudicato per il bonus docente: inerzia dell’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 11856 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità in ordine al quomodo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 e mod. dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, l’inerzia dell’Amministrazione integra gli estremi della inottemperanza, legittimando la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia la sentenza n. 354/2025, depositata il 25.09.2025, che ne aveva dichiarato il diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per complessivi € 1.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e sussistendo la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa speciale per l’avvio dell’esecuzione, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata, costituendosi con formula di stile.
La giurisprudenza amministrativa citata in motivazione qualifica l’ottemperanza come lo strumento volto ad assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento dell’utilitas riconosciutagli dal giudice, dovendosi verificare la corretta attuazione del giudicato ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. Il comportamento omissivo del Ministero, protrattosi nonostante il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, ha precluso alla ricorrente il conseguimento dell’utilità giuridica richiesta, radicando la inottemperanza.
Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio non ne ha ravvisato i presupposti, potendovi eventualmente provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha invece disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’Amministrazione nei numerosi ricorsi analoghi. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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