Revoca nulla osta per insufficienza reddituale (TAR Toscana n. 675 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta al lavoro subordinato fondata sull’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, l’amministrazione è tenuta a svolgere la valutazione integrata imposta dall’art. 24-bis del T.U. Immigrazione e dalla circolare INL n. 3/2022, ponderando in modo correlato capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività. Per le imprese di recente costituzione è consentito valorizzare indici alternativi, purché documentati e argomentati nell’asseverazione. È illegittimo, per carenza istruttoria e motivazione apparente, il provvedimento che si limiti a formule assertive sulla incapacità reddituale, senza indicare i parametri applicati, i documenti esaminati e l’iter logico seguito. La motivazione postuma, esposta solo in giudizio, non può colmare il deficit originario dell’atto.

Il Fatto

Due cittadini stranieri ottenevano il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della competente Prefettura, a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, una società costituita nell’ottobre 2023. Dopo il rilascio del titolo, entrambi facevano ingresso in Italia con il visto conforme e prendevano contatto con l’impresa e con lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno.

La Prefettura avviava il procedimento di revoca dei nulla osta, rilevando l’assenza di dati fiscali nel gestionale dell’Agenzia delle Entrate e l’insufficienza dell’asseverazione e del bilancio previsionale a dimostrare la capacità economica dell’azienda. Seguiva, dopo il contraddittorio, l’adozione dei decreti di revoca, notificati agli interessati. I due lavoratori impugnavano gli atti davanti al TAR, ottenendo l’accoglimento delle istanze cautelari. Riuniti i ricorsi, il Tribunale ha accolto i gravami.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato la riunione dei gravami per connessione oggettiva, essendo fatti e motivi del tutto sovrapponibili, e ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione. La comunicazione del provvedimento al primo legale, priva di procura speciale sottoscritta e autenticata, non può considerarsi giuridicamente relata agli interessati e non fa decorrere il termine decadenziale, che resta ancorato alla ricezione della documentazione da parte del secondo difensore, munito di procura regolare.

Nel merito, il Tribunale ha esaminato il motivo di carattere assorbente, relativo alla violazione dell’art. 42 della legge n. 73/2022 e al difetto di istruttoria. La verifica di congruità economica ai fini del nulla osta richiede, secondo la circolare INL n. 3/2022, una valutazione complessiva che tenga conto in modo correlato della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività. Per le imprese di recente costituzione è consentito valorizzare indici alternativi, purché adeguatamente documentati e argomentati in un’asseverazione dettagliatamente motivata.

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha arricchito solo in giudizio la propria motivazione, richiamando i controlli a campione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il parere negativo espresso tramite applicativo e i dati fiscali dichiarati dalla società. Tale integrazione costituisce motivazione postuma e non può colmare le lacune originarie dell’atto: la motivazione deve precedere, non seguire, la decisione.

Il provvedimento impugnato non esplicita quali parametri siano stati concretamente impiegati, quali documenti siano stati esaminati e perché giudicati inconferenti, né in che modo i costi del lavoro, rapportati al numero complessivo di richieste e alla tipologia di attività, abbiano condotto all’esito negativo. La motivazione si riduce a una formula assertiva sulla incapacità reddituale ed è dunque apparente.

Il parametro dei 30.000 euro, tratto dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 richiamato dalla circolare, non opera come automatismo matematico, ma va integrato nella ponderazione complessiva. Da qui l’annullamento degli atti per carenza istruttoria e difetto di motivazione, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di riesercitare la valutazione secondo i criteri conformativi indicati. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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