Nulla osta al lavoro stagionale: presenza in Italia come condizione ostativa (TAR Toscana n. 673 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di nulla osta al lavoro stagionale, disciplinata dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, presuppone che il lavoratore straniero risieda all’estero al momento della presentazione dell’istanza, trattandosi di un titolo funzionale al successivo rilascio del visto di ingresso e non alla regolarizzazione di soggetti già presenti sul territorio nazionale. La presenza del lavoratore in Italia alla data della domanda integra pertanto una condizione ostativa al rilascio del nulla osta, non superabile dalla pendenza di un procedimento di conversione del titolo di soggiorno. Quest’ultimo costituisce procedimento autonomo e distinto, che non richiede un nuovo nulla osta, sicché la scelta del datore di lavoro di attivare comunque la procedura per nuovi ingressi comporta l’applicazione del relativo regime vincolato. In tema di art. 10-bis legge n. 241/1990, l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni del privato, essendo sufficiente che le ragioni del diniego emergano dalla motivazione complessivamente resa.
Il Fatto
La società ricorrente presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia, in data 12.02.2025, un’istanza nominativa per l’instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale in favore di un lavoratore di cittadinanza albanese. Espletata l’istruttoria, l’Amministrazione comunicava un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, fondato sull’accertata presenza del lavoratore in Italia alla data dell’istanza. La società trasmetteva osservazioni, rappresentando che la permanenza era giustificata dalla pendenza di procedimenti di conversione del titolo di soggiorno e che il lavoratore aveva lasciato il territorio nazionale in data 09.03.2025.
L’Ufficio adottava comunque, in data 07.05.2025, il provvedimento di rigetto, ritenendo la presenza in Italia condizione ostativa. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, con istanza cautelare accolta per ragioni di periculum in mora. Il Ministero dell’Interno si costituiva, resistendo al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Con il primo, la ricorrente lamentava difetto di motivazione e di istruttoria per l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali. Il Collegio osserva che, per giurisprudenza costante, quando l’Amministrazione emette un diniego non è obbligata a fornire dettagliata motivazione sulle controdeduzioni presentate in risposta al preavviso di rigetto: le ragioni ostative possono essere implicitamente contenute nel provvedimento finale. Nel caso di specie il diniego si fonda su una motivazione di fatto non sconfessata dalle osservazioni, essendo sufficiente il richiamo alla loro non rilevanza ai fini del decidere.
Con il secondo motivo si censurava il provvedimento per eccesso di potere, erroneità dell’istruttoria e violazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la presenza in Italia non potesse essere considerata ostativa nelle more della definizione delle procedure di conversione. Il Collegio ricostruisce la vicenda amministrativa: il lavoratore aveva fatto ingresso in anni precedenti con nulla osta stagionale, presentando poi diverse istanze di conversione, definitesi con rigetti. Alla data dell’istanza il lavoratore si trovava in Italia.
Il Tribunale richiama l’art. 22, comma 2, T.U. Immigrazione, che subordina la domanda di nulla osta alla verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio e presuppone la residenza all’estero alla data della richiesta. Viene inoltre rilevato che, alla data del 12.02.2025, il lavoro stagionale non era più soggetto a contingentamento numerico, essendo uscito dal sistema delle quote per effetto delle modifiche culminate nel d.lgs. n. 203/2016. Ne consegue che il diniego non poteva fondarsi sulla carenza di quota, dovendo la verifica concentrarsi sul diverso requisito della residenza all’estero.
Quanto alla posizione del lavoratore stagionale che abbia presentato domanda di conversione ex art. 24, comma 10, T.U.I., il Collegio precisa che tale procedimento è autonomo rispetto al nulla osta e non ne richiede il rilascio, poiché non è volto a consentire l’ingresso dall’estero ma a trasformare un titolo già esistente. L’art. 5, comma 9-bis, consente del resto la legittima permanenza nelle more della definizione del procedimento.
Tuttavia, la società aveva scelto di presentare una nuova istanza di nulla osta per lavoro stagionale, attivando un procedimento riconducibile agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. In tale quadro la pendenza di un procedimento di conversione non era idonea né a trasformare la natura dell’istanza né a derogare al requisito vincolante della residenza all’estero. La presenza del lavoratore in Italia alla data dell’istanza, comprovata dagli stessi atti prodotti, giustifica il rigetto. Il ricorso è respinto, con spese compensate per la peculiarità dei fatti.
Nota della Redazione
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