Accesso civico e interesse alla conoscenza della comunicazione Consob a autorità di vigilanza estera (TAR Lazio n. 13754 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990 prescinde dalla lesione di una posizione giuridica e richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto. La nozione di strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, non limitandosi alla sola tutela in giudizio. Il segreto d’ufficio di cui all’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58/1998 non può essere opposto a chi non sia soggetto alla vigilanza Consob, se la comunicazione di cui si chiede l’ostensione non è riconducibile all’esercizio di tale attività. In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie: occorre un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione da tutelare, non essendo ammesse richieste meramente esplorative.
Il Fatto
La società ricorrente era subentrata a un precedente fornitore nell’incarico di redigere report trimestrali di “reasonable assurance” su dati finanziari e riserve di una società controllata da un soggetto con sede in El Salvador. L’autorità di vigilanza locale, la C.N.A.D., aveva segnalato alla ricorrente di aver ricevuto una comunicazione dalla Consob in merito al passaggio di consegne, chiedendo rassicurazioni sull’attività svolta. La società aveva quindi presentato a Consob istanza di accesso per ottenere copia della comunicazione inviata all’autorità estera e del verbale della seduta della Commissione in cui tale iniziativa era stata deliberata. Consob aveva respinto l’istanza, negando la sussistenza dell’interesse legittimante. La società aveva impugnato il diniego, deducendo la necessità di conoscere i documenti per interloquire con l’autorità estera e per valutare eventuali iniziative nei confronti di Consob.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto in parte il ricorso, distinguendo la posizione dei due documenti richiesti. Con riguardo alla comunicazione inviata a C.N.A.D., il Collegio ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2012, secondo cui la legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che l’atto possa spiegare effetti, anche indiretti, sulla propria posizione. La richiesta dell’autorità estera e il coinvolgimento diretto della società nell’interlocuzione rendevano non pretestuoso l’interesse alla conoscenza del contenuto della comunicazione stessa. La Corte ha poi respinto l’eccezione di segreto d’ufficio, osservando che la ricorrente non era soggetta alla vigilanza Consob e che la comunicazione non appariva riconducibile all’esercizio di attività di vigilanza propriamente intesa.
Per il verbale della seduta della Commissione, invece, la domanda è stata respinta. La società aveva invocato l’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, prospettando la possibilità di agire in giudizio contro Consob. Il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, che esclude che sia sufficiente un generico riferimento a esigenze difensive, richiedendo un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione giuridica da tutelare. La mera prospettazione di una futura azione risarcitoria, senza l’indicazione dell’evento di danno o della sua entità, rendeva la richiesta meramente esplorativa.
Il ricorso è stato pertanto accolto solo per la comunicazione inviata all’autorità estera, con ordine a Consob di consentirne l’accesso entro trenta giorni. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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