Sanzione per inottemperanza alla demolizione in area vincolata è atto vincolato (TAR Campania n. 436 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un atto vincolato anche con riferimento al suo ammontare, che deve essere irrogato nella misura massima, senza margine di graduazione. L’irrogazione non richiede un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, essendo sufficiente una semplice constatazione, che ben può risultare da verbale di polizia locale. Trattandosi di atto dovuto e privo di caratteri discrezionali, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, né un’autonoma motivazione sulle ragioni di pubblico interesse.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un fondo in zona classificata come integrazione urbana, sul quale insiste un manufatto con antistante tettoia, realizzato in assenza del permesso di costruire. Con istanza del 2004 la proprietaria aveva chiesto la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003. Il Comune ha avviato il procedimento di diniego, poi rigettato la pratica di condono e, con ordinanza del 2018, ha disposto la demolizione delle opere.
A distanza di quattro anni dalla notifica dell’ordine di ripristino, l’Amministrazione ha notificato l’ordinanza del 2022 con cui ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, quantificata nella misura massima di euro 20.000,00. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l’omessa adozione del formale accertamento di inottemperanza, la sproporzione della sanzione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, esaminando separatamente i motivi. Sul primo, il TAR ha condiviso l’orientamento secondo cui l’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non richiede alcun provvedimento formale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione. È sufficiente una semplice constatazione, che ben può avvenire con verbale di polizia locale, cui l’Amministrazione fa seguire, secondo il paradigma normativo, l’atto sanzionatorio. Nel caso concreto il Comune ha notificato regolarmente il verbale di accertamento della mancata esecuzione, dandone poi atto nel provvedimento gravato.
Sul secondo e terzo motivo, il Collegio ha escluso la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il Comune ha applicato la sanzione nella misura massima senza alcun margine di discrezionalità, poiché l’abuso riguarda area di cui al comma 2 dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. L’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 1985, ed è sottoposto alle disposizioni della legge n. 431/2005, come modificate dal d.lgs. n. 490/1999 e dal d.lgs. n. 42/2004, oltre che alle prescrizioni della pianificazione urbanistica regionale.
Da ciò deriva che, in aree sottoposte a vincolo, la sanzione pecuniaria costituisce un atto vincolato anche quanto all’ammontare, da irrogare nella misura massima, secondo la chiarezza del testo normativo. Il Collegio ha richiamato sul punto l’orientamento già espresso dal TAR Toscana n. 6/2019.
Quanto alla comunicazione di avvio, l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis è atto privo di caratteri discrezionali, sicché non occorre la previa comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la ricorrente apportare alcun contributo utile; l’ordinanza di demolizione costituisce, in sostanza, avviso di avvio in relazione alle ulteriori fasi procedimentali. Il provvedimento sanzionatorio è atto dovuto, che il Comune doveva necessariamente emanare una volta constatata la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, senza ulteriore motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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