Acquisizione area ulteriore al sedime va motivata con opere urbanistiche (TAR Toscana n. 626 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto allo scadere del termine fissato nell’ordinanza di demolizione. L’effetto acquisitivo è automatico per le opere abusive e per la loro area di sedime, per la quale è superflua ogni motivazione. Per le aree ulteriori, invece, il provvedimento deve indicare l’estensione e giustificare con adeguata motivazione le opere urbanistico-edilizie destinate a occupare l’intera zona che il Comune intende apprendere. La mancata specificazione dell’area ulteriore non rende illegittima l’ordinanza di acquisizione, ma ne circoscrive la portata: l’amministrazione può apprendere solo l’immobile abusivo e la relativa area di sedime.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un complesso immobiliare in località Asciano, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha preso atto della parziale inottemperanza a due provvedimenti di diniego di sanatoria con ordine di demolizione risalenti al 2006. Il sopralluogo aveva accertato l’ottemperanza quanto alla trasformazione di una unità abitativa e l’inottemperanza quanto alla demolizione di un manufatto annesso all’abitazione.

Con lo stesso provvedimento il Comune ha disposto la notifica del verbale ai fini dell’immissione in possesso dei beni acquisiti, la trascrizione per una superficie complessiva comprensiva dell’area di sedime e di una porzione ulteriore, l’immissione in possesso e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 196, comma 3, della L.R.T. n. 65/2014 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione e di istruttoria, omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché incompetenza dell’organo consiliare nella fissazione dei criteri sanzionatori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende anzitutto atto dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure relative alla sanzione pecuniaria, essendo intervenuto un atto di rettifica che ha riconosciuto la fondatezza di quelle doglianze. Respinge invece l’eccezione di improcedibilità delle censure sull’acquisizione, perché l’atto di rettifica, su questo punto, si configura come meramente confermativo della statuizione precedente.

Nel merito il ricorso è fondato quanto alla parte che dispone l’acquisizione di una superficie ulteriore rispetto all’area di sedime. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, fondata su adeguata motivazione, riguardo alle aree ulteriori.

Per l’area di sedime l’automatismo rende superflua ogni motivazione. Diversamente, l’individuazione di un’area ulteriore deve essere precisata con apposite indicazioni sull’estensione e giustificata dall’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi destinate a occupare l’intera zona che il Comune intende apprendere.

Da qui la regola processuale e sostanziale: la mancata indicazione dell’area ulteriore non è motivo di illegittimità dell’ordinanza di acquisizione, ma ne circoscrive la portata, dovendo l’amministrazione limitarsi ad apprendere l’immobile abusivo e la relativa area di sedime, senza estendersi oltremodo. Il Collegio richiama sul punto TAR Puglia, Sez. II, n. 732 del 26.05.2025.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato difetta di una specifica giustificazione in ordine alle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi destinate a occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende apprendere. Il ricorso è quindi accolto quanto all’acquisizione della superficie ulteriore, con annullamento in parte qua. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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