Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pagamento (TAR Lombardia n. 3925 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato dal giudicato fa stato quanto all’an e al quantum del credito, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’amministrazione debitrice non può sottrarsi all’esecuzione deducendo l’inesattezza dei conteggi del creditore. Il giudizio di ottemperanza, tuttavia, non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento; ne segue che l’entità delle somme indicate dal ricorrente, per capitale residuo, interessi legali e di mora, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Misura e decorrenza degli accessori vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, segnatamente gli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, è legittimamente avviata l’azione esecutiva innanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, sezione lavoro, con sentenza n. 759/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto alla concreta attribuzione.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. Non avendo l’amministrazione adempiuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato per complessivi euro 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il tribunale ha tuttavia precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: la verifica di misura e decorrenza di capitale residuo e interessi va compiuta secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e seguenti cod. civ.
È stato quindi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali devono attendere, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato perciò accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnandogli sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme accertate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori, degli oneri di registrazione e delle spese di copia e notificazione, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti sopra indicati.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Il compenso per tale attività non è dovuto, rientrando essa nei compiti istituzionali del commissario. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese di giudizio, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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