Diniego di permesso in deroga illegittimo per motivi nuovi rispetto al preavviso (TAR Toscana n. 630 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo conclusivo che respinge l’istanza di permesso di costruire in deroga fondandosi su ragioni diverse, ulteriori o nuove rispetto a quelle rappresentate nel preavviso di rigetto viola l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, perché impedisce all’istante di esercitare utilmente le proprie prerogative partecipative sulle ragioni effettive del diniego. L’Amministrazione non può introdurre nel provvedimento finale motivi ostativi non prospettati nella comunicazione endoprocedimentale, privando il privato della possibilità di controdedurre su di essi. L’atto che preclude in modo definitivo l’esito favorevole dell’istanza è immediatamente lesivo e, come tale, autonomamente impugnabile. Il vizio di violazione del contraddittorio procedimentale assume carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di censura.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile nel centro storico di Pisa adibito a sede di una scuola superiore per mediatori linguistici, ha presentato istanza di permesso di costruire in deroga agli indici urbanistici, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 97 della legge regionale Toscana n. 65/2014, per ampliare l’edificio mediante sopraelevazione.
Il dirigente del settore edilizia privata ha inviato un atto con i motivi ostativi all’accoglimento, incentrati sul contrasto con l’art. 7 del d.m. n. 1444/1968 e con le prescrizioni del PIT regionale. La ricorrente ha presentato una diversa soluzione progettuale. Il Consiglio comunale, con la deliberazione impugnata, ha respinto l’istanza adducendo motivi differenti: il contrasto con la legge n. 122/1989 quanto agli spazi di parcheggio e con gli artt. 28 e 52 del Piano Strutturale Intercomunale per pretesa interferenza con l’asse di visuale del Duomo. La società ha impugnato la deliberazione davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il preteso carattere endoprocedimentale dell’atto. Il provvedimento impugnato preclude in modo definitivo la possibilità di un esito favorevole dell’istanza e, pertanto, è immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto del 24 ottobre 2019 aveva prospettato motivi ostativi rappresentati dal contrasto con l’art. 7 del d.m. n. 1444/1968 e con le prescrizioni del PIT regionale. Il provvedimento conclusivo, invece, fonda il diniego su ragioni diverse: il contrasto con la legge n. 122/1989 in tema di parcheggi pertinenziali e con gli artt. 28 e 52 della disciplina di piano per la pretesa alterazione dell’asse di visuale del Duomo e dello skyline del centro storico.
La diversità dei motivi tra provvedimento finale e preavviso di rigetto ha mortificato la possibilità dell’istante di esercitare validamente le proprie prerogative partecipative. Sui nuovi motivi la società non ha potuto presentare controdeduzioni, perché non erano stati anticipati nella fase endoprocedimentale.
Il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il provvedimento amministrativo finale la cui motivazione si basi su ragioni diverse, ulteriori o comunque nuove rispetto a quelle contenute nel preavviso di rigetto viola l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto impedisce al privato di rendere un contributo partecipativo. Nel caso di specie, l’atto impugnato risulta affetto da violazione del contraddittorio procedimentale.
Il ricorso è pertanto accolto per l’assorbente motivo della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti per giusti motivi; è ordinata la restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.