Azione di ottemperanza e commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Basilicata n. 465 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso dal giudice. Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione, e non sul ricorrente, l’onere di provare l’integrale adempimento anteriormente alla notifica del ricorso. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, fissa un termine, nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e dispone la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Parte ricorrente ha agito in virtù dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Giudice di pace di Bella, che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme in suo favore. Il titolo esecutivo è stato notificato alla Regione in forma esecutiva l’11 febbraio 2025.
Non essendo intervenuto alcun adempimento, il ricorrente ha introdotto il giudizio chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva. La Regione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
In rito il Collegio ha verificato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., essendo il ricorso depositato il 12 luglio 2025 a fronte della notificazione del 30 giugno precedente.
È risultato decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione l’11 febbraio 2025. Sussiste inoltre l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato.
Nel merito il ricorso è stato accolto. L’inerzia dell’ente configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. L’amministrazione non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso per ottemperanza, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite n. 12533/2001.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza azionata, con pagamento delle somme spettanti al netto di quanto già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, con compenso posto a carico dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è stata disposta la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e comprendono in modo omnicomprensivo le spese accessorie successive alla sentenza azionata.
Nota della Redazione
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