Azione di ingiustificato arricchimento contro la p.a. spetta al giudice ordinario (TAR Toscana n. 617 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le azioni di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. proposte nei confronti della p.a. appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’istituto civilistico dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una pubblica amministrazione, salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. La giurisdizione esclusiva riconosciuta sul rapporto principale di pubblico impiego non esercita alcuna vis attractiva sull’azione non contrattuale. Resta fermo il principio di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Il Fatto

Il ricorrente ha svolto dal 1984 attività di docenza presso una università per stranieri, con inquadramento nel ruolo dei docenti incaricati ad esaurimento e cessazione dal servizio nel 2019. Nel corso degli anni ha instaurato un contenzioso sulla parità retributiva con i professori associati, definito con il riconoscimento della giurisdizione amministrativa e, nel merito, con il rigetto della pretesa.

Con il nuovo ricorso ha chiesto l’accertamento della non conformità degli emolumenti ai criteri dell’art. 36 Cost. e la condanna dell’Università all’indennizzo per ingiustificato arricchimento, da liquidarsi in via equitativa. L’Università si è costituita eccependo l’inammissibilità per il carattere sussidiario dell’azione. La Sezione ha sollecitato il contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. su un possibile difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. Una pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 10934 del 2025, n. 22233 del 2016 e n. 9441 del 2011, oltre a quella amministrativa, attribuisce alla sola A.G.O. la cognizione delle azioni ex art. 2041 cod. civ. verso la p.a.

La giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego non attrae l’azione civilistica. Il riferimento all’istituto è essenziale nell’atto introduttivo, nelle memorie conclusionali e nella seconda memoria in risposta alla contestazione del difetto di giurisdizione: il ricorrente ha confermato di aver esercitato l’azione di ingiustificato arricchimento e non quella contrattuale. Le conclusioni riguardano un indennizzo equitativo, non le differenze retributive.

Il Collegio esamina la sentenza del Tribunale di Siena n. 450 del 2021, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Quella decisione appare contraddittoria: fondata sulla distinzione tra azione di arricchimento e azione contrattuale, avrebbe dovuto regolare la giurisdizione sull’azione non contrattuale. Essa contrasta inoltre con il principio di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione affermato dalle Sezioni Unite n. 6099 del 2023 e n. 19877 del 2022.

Il deposito della decisione non impone di sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 4, cod. proc. amm., poiché il ricorrente non ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Siena, ma ha proposto una nuova azione estranea alla translatio iudicii. L’autonomia del ricorso rende irrilevante l’eccezione di estinzione per asserita natura di riassunzione.

Il difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., la conservazione degli effetti sostanziali e processuali del ricorso, ove il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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