Aspettativa del docente universitario per incarico di struttura complessa (TAR Toscana n. 618 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la limitazione dell’aspettativa senza assegni prevista dall’art. 5, comma 16, d.lgs. n. 517/1999 in favore del docente universitario cui sia conferito un incarico di direzione di struttura complessa ai sensi degli artt. 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 può fondarsi esclusivamente sulla dimostrazione dell’incompatibilità dell’assenza del docente con le esigenze didattiche e di ricerca. È irrilevante la dedotta natura a tempo indeterminato dell’incarico, poiché gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 15-ter sono qualificati dalla legge come rapporti a tempo determinato e la facoltà di rinnovo non ne altera la struttura. Il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento non può essere disapplicato dall’Amministrazione: se ritenuto insufficiente, essa deve ritirarlo e acquisirne uno nuovo, con onere interamente a proprio carico.

Il Fatto

Il ricorrente è professore universitario di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo di un ateneo toscano. Essendogli stato conferito un incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa ospedaliera da parte dell’azienda sanitaria, ha chiesto all’Università il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 5, comma 16, d.lgs. n. 517/1999.

Il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere favorevole. Il Rettore ha invece accolto l’istanza solo per sei mesi, corrispondenti al periodo di prova, rilevando l’incompatibilità assoluta tra l’incarico a tempo pieno e il mantenimento del rapporto con l’ateneo, la mancanza di una valutazione concreta sulla compatibilità con l’attività scientifica e didattica e la possibilità di ricorrere a modelli organizzativi alternativi. Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale, l’atto presupposto e il successivo rigetto dell’istanza di autotutela, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’aspettativa quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ateneo. La causa petendi e il petitum attengono al rapporto di pubblico impiego tra il docente e l’Università, non all’incarico sanitario, e rientrano pertanto nella giurisdizione amministrativa ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. L’eccezione appare artificiosa, poiché prospetta come legittimata passiva un’amministrazione mai evocata in giudizio ed estranea alla vicenda dell’aspettativa.

Nel merito, la Sezione ricostruisce la fattispecie normativa. L’art. 5, comma 16, d.lgs. n. 517/1999 consente al docente con incarico di struttura complessa di essere collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità, per tutta la durata dell’incarico, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 3148 del 2008) ha chiarito che il diniego o la limitazione possono fondarsi solo sulla dimostrata incompatibilità dell’assenza con tali esigenze.

Il primo requisito è pacificamente integrato. Il bando, la deliberazione di conferimento e il contratto dimostrano che al ricorrente è stato attribuito proprio un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ai sensi dell’art. 15-ter. È quindi irrilevante il richiamo dell’atto impugnato alla pretesa natura a tempo indeterminato dell’incarico: tale tipologia è qualificata dalla legge come rapporto a tempo determinato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. civ., sez. un., n. 3868 del 2026. La facoltà di rinnovo non muta la natura del rapporto, ma ne prolunga soltanto la durata. Parimenti inapplicabile è il riferimento all’art. 15-septies, poiché l’art. 15, comma 7-quinquies, ne esclude l’utilizzo per gli incarichi di struttura complessa.

Quanto al secondo requisito, l’accertamento della compatibilità con le esigenze didattiche e di ricerca spetta al Consiglio di Dipartimento, unico organo deputato a certificarla. L’Amministrazione non può considerare tamquam non esset il parere favorevole: se lo ritiene insufficiente, può solo ritirarlo e richiederne uno nuovo (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 801 del 2024), senza traslare sul richiedente l’onere di integrarlo. Infine, il generico accenno al convenzionamento tra azienda sanitaria e ateneo non costituisce ragione di diniego, poiché la norma non prevede alcun onere preventivo di tal genere.

L’azione di annullamento è pertanto accolta, con obbligo per l’ateneo di rinnovare il procedimento. Il riconoscimento della natura di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, della pretesa impedisce invece l’accoglimento delle azioni di accertamento e condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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