Specifiche tecniche minime e aliud pro alio: esclusione anche senza clausola espulsiva (Cons. Stato n. 6147 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche essenziali richieste dalla lex specialis integra un’ipotesi di aliud pro alio e impone l’esclusione dell’operatore economico anche in assenza di una espressa comminatoria espulsiva, ove la documentazione di gara individui dette caratteristiche come requisiti minimi, per definizione espressa o per descrizione che ne evidenzi l’essenzialità. Tali caratteristiche indefettibili costituiscono una condizione di partecipazione e le relative difformità non possono essere degradate a meri elementi incidenti sul punteggio. L’equivalenza, invocata dal concorrente, non può essere meramente affermata, ma deve essere dimostrata mediante la prova della concreta idoneità del prodotto a perseguire le medesime finalità della stazione appaltante, anche attraverso i calcoli dimensionali richiesti dalla gara. La domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione resta soggetta al principio dispositivo e richiede la rigorosa allegazione e prova dei presupposti, non potendosi procedere ad alcuna liquidazione equitativa o forfettaria in difetto della dimostrazione del pregiudizio.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia ha aggiudicato l’appalto per i lavori di realizzazione e adeguamento degli impianti tecnologici e di sicurezza presso una casa circondariale, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società collocatasi al secondo posto ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Emilia Romagna, che ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure.

La soccombente ha proposto appello, articolando due motivi e criticando la sentenza nella parte in cui aveva respinto le prime due doglianze. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità per la mancata proposizione di una rituale domanda di subentro e per l’intervenuta stipula del contratto. La questione è stata risolta in senso favorevole alla procedibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione rilevata d’ufficio. La mancata proposizione della domanda di subentro non esclude l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione, potendo l’amministrazione riesercitare i propri poteri anche in autotutela, con permanenza dell’utilità conseguibile dall’azione. L’appello è pertanto procedibile.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura relativa al criterio NPIED08 e NPIED08A, riferita in primo grado all’errore nella valutazione tecnica e nell’attribuzione dei punteggi, viene solo in appello ricostruita come autonomo vizio escludente. Non si tratta di una diversa argomentazione difensiva, ma della prospettazione di una diversa causa petendi, con applicazione del divieto di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a.

Il secondo motivo è invece fondato. La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche essenziali della lex specialis può integrare un’ipotesi di aliud pro alio e imporre l’esclusione anche in assenza di espressa comminatoria espulsiva. Il progetto esecutivo prevedeva, per le telecamere multifocali, una risoluzione non inferiore a una soglia minima, individuata in 43 megapixels, e il disciplinare imponeva l’acquisizione del progetto a pena di esclusione quanto alle specifiche tecniche. L’impiego reiterato dell’espressione “minima” e la funzione della risoluzione ai fini della sicurezza evidenziano il carattere essenziale della prescrizione. Non è condivisibile la tesi dell’aggiudicataria, che riferisce la soglia alla sommatoria di apparati distinti: il requisito riguarda il singolo sistema destinato a quella funzione.

Analoga conclusione vale per le telecamere termiche, rispetto alle quali il modello offerto presentava valori inferiori. Il principio di equivalenza non può essere meramente affermato, ma deve risultare dimostrato, con la prova della concreta idoneità del prodotto. Tali calcoli non risultano presenti. Non è motivo nuovo il rilievo sull’assenza dei calcoli dimensionali: l’equivalenza, costituendo eccezione, doveva essere allegata e dimostrata dalle controparti, e il divieto dei nova documentali di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. opera solo nei confronti del ricorrente in primo grado, non del resistente.

La domanda risarcitoria è respinta. La parte si è limitata a richieste meramente generiche, rinviando a una futura allegazione, senza indicare l’utile ritraibile, la struttura dei costi, il margine industriale o elementi di danno curriculare. L’art. 124 c.p.a. impone uno specifico onere di allegazione e prova, non surrogabile da richieste esplorative. Deve escludersi qualsiasi automatismo o criterio forfettario parametrato a una percentuale del valore dell’appalto; la valutazione equitativa è consentita solo quando l’esistenza del danno sia già dimostrata e residui la sola difficoltà di quantificarlo. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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