Ottemperanza alla condanna per la carta elettronica docenti e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 610 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo presuppone un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, è inottemperante. Il giudice accerta l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con incarico che integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. L’assenza di contestazioni dell’amministrazione costituita sull’an e sul quantum del credito consolida l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 1736/2024 pubblicata il 03.04.2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione ad attribuirlo per gli anni scolastici indicati in relazione alla posizione di ciascuna.
Non avendo ricevuto alcun pagamento, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza a quel giudicato. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul punto né fornire indicazioni sull’andamento della procedura. La controversia giunge così al TAR, chiamato a verificare l’effettiva esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la sentenza da eseguire è passata in giudicato e ritualmente notificata. Su questa base verifica il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento e rileva che esso è ormai scaduto.
La documentazione in atti e le dichiarazioni delle ricorrenti dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, e non ha offerto alcuna spiegazione sullo stato della procedura esecutiva.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, provvederà al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Tribunale precisa che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio richiama sul punto alcune pronunce del Consiglio di Stato. Va inoltre segnalato che l’ottemperanza non si estende alle spese liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, poiché per esse non è stata esperita l’azione nel presente giudizio.
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Nota della Redazione
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