Controversie sullo stato civile e sul vincolo coniugale spettano al giudice ordinario (TAR Toscana n. 560 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie che postulano l’invalidità del matrimonio e la conseguente cancellazione dell’atto dai registri di stato civile integrano una questione di stato, riservata alla giurisdizione del giudice ordinario dall’art. 8, comma 2, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non può conoscere in via incidentale del vizio del vincolo coniugale, né annullare il certificato di matrimonio o ordinare all’ufficiale di stato civile la cancellazione dell’atto. Gli atti dello stato civile sono atti di documentazione e di certezza, sottratti alla logica provvedimentale: salvo la correzione degli errori materiali di scrittura ai sensi dell’art. 98, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, ogni verifica è affidata all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso proposto davanti al TAR è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un imprenditore defunto, impugna il certificato di matrimonio celebrato dal padre ventuno giorni prima del decesso con la propria badante, presso l’abitazione dello sposo e con il rito civile. Dal verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile e dal segretario comunale risulterebbe che lo sposo, capace di intendere e di volere, versava in imminente pericolo di vita.
Effettuato l’accesso agli atti del procedimento matrimoniale, la ricorrente chiede l’annullamento del certificato e l’ordine all’ufficiale di stato civile di cancellare l’atto dai registri. Resistono il Comune e la controinteressata, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura delle censure. Entrambi i motivi di ricorso presuppongono l’invalidità del matrimonio: il primo contesta il travisamento di fatto sulle condizioni di salute dello sposo, negando la sussistenza del presupposto che, ai sensi dell’art. 101 cod. civ., consente la celebrazione fuori dalla casa comunale; il secondo denuncia l’omissione degli adempimenti formali, tra cui le pubblicazioni e il nulla osta richiesto, per la nazionalità della sposa, dall’art. 116, comma 1, cod. civ.
Se il vizio del vincolo è il presupposto delle domande, la controversia involge una questione di stato. L’art. 8, comma 2, cod. proc. amm. la riserva alla cognizione del giudice ordinario, sottraendola all’accertamento incidentale del giudice amministrativo. Il Collegio richiama una tradizione che risale agli Allegati D ed E della legge n. 2248/1865 ed è proseguita, dopo la Costituzione, con l’art. 7, comma 3, legge n. 1034/1971, richiamando sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 16957 del 2018 e Corte cost. n. 304 del 2011.
La conclusione è confermata dalla disciplina del d.P.R. n. 396/2000, che agli artt. 95 e seguenti riserva all’autorità giudiziaria ordinaria le procedure di rettificazione e correzione, compresa la cancellazione di un atto indebitamente registrato. All’ufficiale dello stato civile resta solo la correzione degli errori materiali di scrittura, ai sensi dell’art. 98, comma 1.
Gli atti dello stato civile, pur appartenenti al novero degli atti amministrativi, sono atti di documentazione e di certezza: non si applica il principio del riesame, ma quello della verificabilità, cioè del controllo di corrispondenza dell’atto alla situazione reale. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente pronuncia TAR Toscana, Sez. I, n. 1291 del 2015.
Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, con assorbimento di ogni residua questione di rito e di merito. La tempestiva riassunzione davanti al giudice ordinario fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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