Concorso esterno ammette equipollenza titolo Afam non attinente (TAR Toscana n. 562 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento di un incarico professionale esterno, l’equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale ai titoli di laurea magistrale, prevista dall’art. 1, comma 103, della legge n. 228/2012, opera ex lege con esclusivo riferimento ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, e non anche all’affidamento di incarichi di prestazione d’opera professionale. Trattandosi di norma di carattere eccezionale, dettata per casi tassativi, essa non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica in assenza di uno specifico richiamo nella disciplina concorsuale. Ne consegue l’illegittimità della procedura che abbia ammesso un candidato privo del titolo di studio prescritto a pena di esclusione dall’avviso di selezione.
Il Fatto
Il Comune resistente ha avviato una selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo, finalizzata all’individuazione del direttore scientifico di un museo cittadino. All’esito della procedura, il candidato collocatosi al primo posto ha riportato 24 punti complessivi, mentre la ricorrente si è attestata al secondo posto con 22,5 punti. Il Comune ha quindi affidato l’incarico al vincitore.
La seconda classificata ha impugnato gli atti della procedura davanti al TAR, deducendo vizi relativi ai criteri di valutazione, alla verifica dei requisiti di ammissione e al possesso dei titoli di studio da parte del controinteressato. Nel corso del giudizio ha proposto motivi aggiunti avverso la determinazione con cui l’Amministrazione, in sede di autotutela, ha confermato l’esito della selezione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’assenza di interesse della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La selezione, pur diretta al conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale, presenta i tratti tipici della procedura concorsuale: previsione di condizioni di partecipazione, comparazione dei curricula, svolgimento di un colloquio e approvazione di una graduatoria con individuazione del vincitore. Trova dunque applicazione l’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di interesse, poiché alcune censure mirano alla caducazione dell’intera procedura e altre all’esclusione del controinteressato.
Nel merito, il Tribunale esamina con priorità le doglianze relative alla legittimità delle clausole dell’avviso, per la loro attitudine a travolgere l’intera selezione, seguendo l’ordine di trattazione indicato dalla Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Tali censure sono infondate. L’oggetto della valutazione risultava sufficientemente determinato alla luce dell’analitica descrizione dei compiti e dei requisiti professionali, e la commissione ha specificato i punteggi attraverso griglie di valutazione, facendo proprie e adattando le schede predisposte dagli uffici. La predeterminazione dei criteri rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sottratta al sindacato di legittimità salvo irragionevolezza o travisamento dei fatti. Quanto alla valutazione dei titoli prima del colloquio, l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 si applica ai soli concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego, ben potendo l’Amministrazione differenziare le regole per gli incarichi esterni.
È invece fondata la censura sul mancato possesso dei titoli di partecipazione da parte del controinteressato. L’avviso richiedeva il possesso di una laurea specialistica o magistrale, ovvero di un diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente, nelle materie attinenti al profilo. Il candidato risultava in possesso di una laurea triennale e di un diploma di specializzazione rilasciato da un’Accademia di Belle Arti, titoli non equipollenti a quelli prescritti per l’incarico in questione.
Il Collegio richiama l’art. 1, comma 103, della legge n. 228/2012, che riconosce l’equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello ai soli fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego. La norma, di carattere eccezionale e per casi tassativi, non tollera applicazione estensiva, come già affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 444 del 2024. Nel caso di specie mancava uno specifico richiamo nella disciplina concorsuale e, peraltro, l’equipollenza non è stata oggetto di alcuna verifica da parte degli uffici o della commissione, cui pure era rimessa. Il controinteressato doveva pertanto essere escluso dalla selezione.
Le ulteriori censure restano assorbite, poiché la ricorrente risulta vincitrice della procedura e non trarrebbe alcun ulteriore vantaggio. La domanda di risarcimento per equivalente è respinta: il conferimento dell’incarico non è precluso, essendo la relativa determinazione sospesa in via cautelare, e la ricorrente ottiene il pieno ristoro in forma specifica. Il ricorso è accolto; le spese sono poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza e compensate verso il controinteressato.
Nota della Redazione
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