Silenzio-assenso sul permesso di costruire: irrilevanza dell’assentibilità dell’intervento (TAR Puglia n. 18 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, si forma il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire in area soggetta a vincolo paesaggistico, a condizione che sia stata acquisita la prescritta autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e che l’istanza sia completa della documentazione richiesta. Ai fini del perfezionamento del titolo per silentium non è necessaria la prova dell’effettiva assentibilità dell’intervento, essendo sufficiente che l’istanza non sia incompleta né recante indicazioni fuorvianti. Il provvedimento di diniego adottato dopo la formazione del silenzio-assenso è illegittimo e deve essere annullato, senza che rilevino i profili di merito relativi alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile adibito ad attività alberghiera, presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire per interventi di modifica dell’edificio. Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, il procedimento restava inerte per un lungo periodo. Solo in un momento successivo l’amministrazione comunicava il preavviso di diniego e, infine, adottava un provvedimento di accoglimento parziale, rigettando l’istanza limitatamente alla trasformazione dei volumi tecnici.
La ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza originaria, deducendo la tardività dell’azione amministrativa e l’illegittimità del diniego parziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia accoglie il ricorso, rilevando l’evidente tardività dell’azione amministrativa. L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 fissa il termine ordinario di novanta giorni per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, decorrente dalla ricezione dell’istanza. Nel caso di specie, anche volendo far decorrere il termine dalla data del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, richiesta per gli interventi in area vincolata, il successivo atto procedimentale era intervenuto ben oltre la scadenza, con conseguente formazione del silenzio-assenso sull’istanza.
Il Collegio esclude che i rilievi dell’amministrazione sulla presunta incompatibilità edilizia degli interventi possano impedire la formazione del titolo per silentium. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR afferma che richiedere la prova dell’assentibilità dell’intervento svuoterebbe l’istituto e renderebbe pleonastica la previsione dei poteri di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990.
La sentenza precisa che è sufficiente la presentazione di un’istanza completa e non fuorviante, cui segua la scadenza dei termini. Nel caso di specie, non emergendo elementi di incompletezza o indicazioni fuorvianti, il silenzio-assenso deve ritenersi formato. Il provvedimento di diniego parziale, adottato dopo la formazione del titolo, è conseguentemente illegittimo e viene annullato nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Nota della Redazione
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