Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docente (TAR Campania n. 626 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’adempimento legittimano l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo può nominare sin da ora il commissario ad acta e precisare che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 661/2023, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto della stessa, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015.
Il titolo, notificato all’amministrazione per l’esecuzione in data 18 febbraio 2025, non era stato adempiuto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva con atto di stile. Prima della camera di consiglio la ricorrente rinunciava alla domanda di fissazione della penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva il rispetto dei termini di cui agli art. 114, comma 1, e art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudicato risulta certificato in atti.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato e va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
Il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
La domanda di penale è stata espressamente rinunciata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00, oltre accessori, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del ricorso e con distrazione in favore dei procuratori antistatari, secondo il richiamato Cons. di Stato, VII, n. 5859/2025.
Nota della Redazione
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