Conversione del permesso stagionale: rilevano i requisiti economici del datore (TAR Toscana n. 558 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, disciplinato dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, lo Sportello unico è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti assuntivi in capo al datore di lavoro, potendo a tal fine indagare i suoi dati fiscali e reddituali. La disciplina dell’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 non è estranea alla fattispecie, poiché il lavoratore stagionale già inserito nel mercato nazionale non è sottratto al controllo sulla capacità economica del datore. Il diniego adottato mediante sistemi informativi e notificato in copia non è nullo per difetto di sottoscrizione autografa, quando gli elementi testuali consentono di attribuire con certezza l’atto all’amministrazione. L’amministrazione non è tenuta a mutare l’oggetto del procedimento per una nuova offerta lavorativa sopraggiunta dopo la conclusione dell’istruttoria.

Il Fatto

Il lavoratore ricorrente aveva presentato, in data 13 dicembre 2023, istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, riferita a una società datrice di lavoro. La Prefettura di Grosseto inviava un preavviso di rigetto, rilevando che il datore non aveva dimostrato una capacità economica congrua ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 e non aveva tempestivamente soddisfatto gli obblighi contributivi. Non essendo pervenuti chiarimenti, la Prefettura emetteva il provvedimento di diniego il 21 luglio 2025.

Nelle more, essendo cessato il rapporto con il datore originario, il ricorrente aveva ricevuto una nuova offerta lavorativa da altra società e ne aveva chiesto il riesame, senza riscontro. Proponeva quindi ricorso, deducendo la nullità degli atti per mancata sottoscrizione, l’inconferenza dell’art. 30-bis rispetto al lavoratore già presente in Italia e l’omessa valutazione della nuova posizione lavorativa, oltre alla mancata considerazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione. Nella fase cautelare la domanda era accolta con bilanciamento degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. Il Collegio osserva che il provvedimento è generato da sistemi informativi automatizzati e che la copia notificata è riproduzione dell’originale, conservato nei sistemi dell’amministrazione. A fronte di tale spiegazione, il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dubitare della riconducibilità dell’atto all’U.T.G.-Prefettura di Grosseto. La giurisprudenza amministrativa citata conferma che l’assenza di firma autografa non elide la possibilità di attribuire l’atto all’amministrazione, quando concorrono elementi testuali e documentali che ne rivelano la sicura provenienza.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il TAR richiama un proprio precedente, secondo cui il paragrafo “C” della circolare interministeriale n. 648 del 2023 si riferisce espressamente ai casi di conversione da stagionale a subordinato e affida agli Ispettorati Territoriali del Lavoro la verifica dei requisiti per la costituzione del nuovo rapporto, della avvenuta assunzione, della sua durata e della regolarità contributiva. Ne deriva che i dati fiscali del datore possono essere legittimamente esaminati come elementi di verifica della sua solidità economica ai fini assuntivi.

I motivi terzo e quarto sono esaminati congiuntamente e respinti. Il Collegio dà atto che l’amministrazione non contesta la ricezione dell’istanza di riesame, presentata dopo la definizione del procedimento. Sui dati istruttori disponibili, riferiti al precedente datore, la decisione è corretta: l’amministrazione non è tenuta a mutare l’oggetto del procedimento né a riaprire l’istruttoria per una nuova fattispecie contrattuale presentata in itinere, restando salva la facoltà di presentare una nuova istanza autonoma. Quanto al permesso per attesa occupazione, la giurisprudenza richiamata ne circoscrive il rilascio all’interruzione di un rapporto correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore: evenienza diversa dal diniego di conversione per mancanza dei requisiti assuntivi del datore.

Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio precisa però che, qualora il ricorrente presenti una nuova istanza, dovrà essergli assicurata, nelle more della definizione, la regolare permanenza sul territorio nazionale, anche al fine dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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