Silenzio della Asl sulla terapia ABA nel piano terapeutico del minore (TAR Campania n. 8284 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile anche quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa e la relativa attività sia connotata da discrezionalità, non vertendosi in ipotesi di attività vincolata. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso nel termine di legge. Ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio e della condanna occorre che, al momento della pronuncia, perduri l’inerzia dell’Amministrazione e non sia venuto meno l’interesse ad agire. L’adozione di un atto infraprocedimentale o soprassessorio non integra un provvedimento conclusivo del procedimento, ma un rinvio sine die della decisione.
Il Fatto
I genitori di una minore, affetta da disturbo dello spettro autistico di livello 2 con riconoscimento di handicap grave, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale, hanno inoltrato via PEC, in data 2.6.2025, istanza alla Asl Napoli 1 Centro per ottenere l’integrazione del piano terapeutico già fruito dalla figlia con la terapia ABA, in aggiunta alla psicomotricità e alla logopedia in corso, sulla base di plurimi referti medico-specialistici allegati.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, hanno proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, del giusto procedimento, nonché degli artt. 3 e 32 della Costituzione in materia di diritto alla salute. La Asl, costituitasi, ha contestato l’inerzia, assumendo di avere concordato con la famiglia un controllo clinico per l’11 novembre 2025, all’esito del quale gli specialisti si sarebbero presumibilmente espressi anche sulla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato l’esperibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiarendo che essa è ammissibile anche quando l’obbligo di provvedere comporti l’esercizio di una potestà autoritativa. Nel caso di specie, l’inserimento del trattamento ABA nel piano terapeutico implica un’attività valutativa discrezionale della pubblica amministrazione, non vertendosi in ipotesi di attività vincolata.
Il giudice ha richiamato l’art. 2 della legge n. 241/1990, che consacra il tempo come bene giuridicamente rilevante e impone all’Amministrazione di definire il procedimento avviato su istanza privata mediante una soluzione provvedimentale entro i termini di legge, a tutela dell’affidamento del privato e della certezza giuridica.
Ha poi precisato che, ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio e della condanna dell’Amministrazione, è necessario che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse ad agire. La situazione di inerzia colpevole permane quando l’Amministrazione non conclude il procedimento con un provvedimento ultimativo, adottando un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce risposta ma mero rinvio sine die, secondo il richiamo a T.A.R. Salerno, sez. II, 25.09.2024, n. 1717.
Nel merito, è risultato pacifico e non contestato che all’istanza PEC del 2.6.2025 non è stata data alcuna risposta, né espressa né implicita. Il Collegio ha qualificato come contenutisticamente neutro l’invito della Asl ai ricorrenti per il rinnovo del piano terapeutico all’11.11.2025: tale incontro ha finalità esclusivamente amministrativo-burocratiche, essendo volto al rinnovo del piano già in essere per consentire alla minore di continuare a fruire delle terapie prescritte in regime di convenzione. L’eventuale trattazione dell’inserimento della terapia ABA in quella sede costituisce un evento futuro e incerto, che non assume i contorni di una risposta, nemmeno embrionale, all’istanza.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso e motivato, quale che ne sia il segno, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente a capo della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega, richiamando la natura obbligatoria del munus e le modalità di liquidazione del compenso. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti — Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania — ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, e condannato la Asl al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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