Proroga contributi POR: tassativo il termine di tre mesi del bando (TAR Marche n. 61 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di gara che fissa in tre mesi il termine massimo di proroga per la conclusione del progetto costituisce lex specialis non disapplicabile dalla stazione appaltante. La sospensione dei termini progettuali presuppone un contenzioso con effetto sospensivo riferito al progetto finanziato, non a un partner, fornitore o cliente del beneficiario. Sia la proroga che la sospensione non costituiscono diritti soggettivi del richiedente, ma istanze soggette a valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Il diniego è assistito da motivazione semplificata, non essendo necessaria una istruttoria approfondita quando la richiesta eccede il limite temporale fissato dalla legge di gara.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva l’ammissione a contributo nell’ambito del bando POR Marche FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 7.1, con decreto dirigenziale del 20 giugno 2017. Per l’attuazione del progetto intendeva avvalersi di un operatore economico che, tuttavia, entrava in crisi. Sopravvenute vicende giudiziarie colpivano poi un secondo ente partner. Dopo una prima proroga concessa fino al 31 ottobre 2019, la società chiedeva un’ulteriore proroga di dodici mesi.
La Regione rigettava l’istanza, ritenendo che il bando non consentisse proroghe eccedenti i tre mesi. Il TAR Marche, con sentenza n. 175/2020, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8605 del 24.12.2021, annullava la pronuncia e rinviava. Il giudizio veniva riassunto ex art. 105 c.p.a. con atto notificato il 24 marzo 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della distinzione tra proroga e sospensione. L’art. 28 del bando configura due istituti distinti: la proroga, per gravi imprevisti, entro il limite rigido di tre mesi; la sospensione, per procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo che determinino interruzione nell’avanzamento della spesa.
Il primo motivo è respinto perché l’istanza presentata era espressamente una proroga, non una sospensione. La seconda parte dell’art. 28 non è invocabile: il contenzioso richiamato non riguardava il progetto, ma soggetti terzi. La Corte sottolinea che non è emerso alcun effetto sospensivo del procedimento sul contributo richiesto.
I motivi di difetto di motivazione e di istruttoria sono disattesi: poiché l’istanza eccedeva il limite dei tre mesi, non era necessaria una istruttoria approfondita né una motivazione dettagliata. Il mancato preavviso di rigetto è escluso in forza dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, poiché l’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto al Reg. UE n. 1303/2013, art. 87, la censura è infondata: la disciplina attiene ai rapporti tra Commissione e autorità nazionali, non ai beneficiari finali. Il bando, non specificamente impugnato sul punto, è lex specialis non disapplicabile, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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