Ammissione a contributo e divieto di nuova valutazione in sede di saldo (TAR Toscana n. 559 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione di contributi pubblici, la comunicazione con cui l’amministrazione dà atto che la domanda è stata ammessa e finanziata esaurisce la valutazione di ammissibilità della tipologia di spesa. I controlli successivi possono avere ad oggetto la sussistenza dei requisiti autodichiarati o la correttezza delle modalità di rendicontazione, ma non possono rinnovare il giudizio sulla riconducibilità della spesa alla lex specialis. Il diniego che, in sede di saldo, escluda la spesa già ammessa si configura come nuova valutazione di ammissibilità, estranea tanto alle procedure di bando quanto alle regole dell’autotutela di cui alla legge n. 241/1990. La disposizione del bando che limita il contributo ai soli mezzi mobili immatricolati come autocarri è inconferente rispetto all’acquisto di un bene strumentale destinato a diversa attività d’impresa.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella locazione di imbarcazioni da diporto, presentava domanda di contributo a fondo perduto a valere sul Bando regionale “Fondo investimenti Toscana – aiuti agli investimenti”, per l’acquisto di un’imbarcazione da destinare a locazione. Il progetto era ammesso e finanziato; l’imbarcazione veniva acquistata e la spesa rendicontata mediante perizia asseverata. Presentata l’istanza di erogazione a saldo, la società affidataria del controllo comunicava l’esito negativo del controllo di I livello, ritenendo impropria la contabilizzazione dell’imbarcazione e la sua riconducibilità ai beni ammissibili.
Respinte le controdeduzioni, l’erogazione veniva definitivamente negata. La società impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo l’avvenuta consumazione della valutazione di ammissibilità e l’illegittimità della nuova istruttoria, oltre all’erronea qualificazione della spesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale. Ai sensi dell’art. 3.3 del Bando, l’intervento doveva essere avviato entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione e concludersi entro i dodici mesi successivi. Ai sensi dell’art. 5.5 del Bando, rubricato “Concessione dell’agevolazione”, l’istruttoria si chiude con la comunicazione degli esiti sulla base dei requisiti previsti dal bando.
Nel caso concreto, la comunicazione del 9.12.2020 attestava espressamente che la domanda era “stata ammessa e finanziata”, e la domanda aveva ad oggetto proprio l’acquisto di un’imbarcazione da destinare a locazione. Ne discende che la tipologia di spesa era già stata valutata come ammissibile. I controlli successivi, ai sensi dell’art. 5.6 del Bando, potevano riguardare i requisiti autodichiarati o, ai sensi dell’art. 8.1, le modalità di rendicontazione, non la tipologia di spesa ammessa.
L’atto impugnato costituisce dunque una nuova valutazione di ammissibilità, collocata fuori dalle procedure di bando e dalle regole dell’autotutela. Il Collegio esclude la configurabilità di un’autotutela in re ipsa, poiché l’amministrazione ha fondato il diniego sull’art. 3.4 del Bando, nella parte relativa ai mezzi mobili immatricolati come autocarri: previsione riferita a cicli di produzione con autocarri e quindi inconferente rispetto a un’impresa della nautica da diporto.
La spesa dell’imbarcazione va inquadrata nella diversa previsione dell’art. 3.4 del Bando, relativa all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni materiali funzionali all’attività d’impresa. Sul punto l’amministrazione non ha spiegato le ragioni dell’esclusione. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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