Parere tardivo della Soprintendenza e silenzio assenso in conferenza di servizi (TAR Toscana n. 410 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di conferenza di servizi asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine perentorio fissato dall’amministrazione procedente equivale ad assenso senza condizioni, e tale meccanismo opera anche per i pareri delle Soprintendenze, per i quali il termine è di novanta giorni. La determinazione comunicata dopo la scadenza è inefficace, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, salvo che l’amministrazione eserciti il potere di autotutela. L’inerzia non è sanata dal fatto che il parere tardivo riprenda le argomentazioni già espresse nella comunicazione dei motivi ostativi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva conseguito nel 2007 un permesso di costruire rilasciato dal Comune in esecuzione di un piano attuativo di riqualificazione urbanistica di un’area affacciata sul porto cittadino. Nell’agosto 2023 presentava una SCIA in variante, avente ad oggetto la rimodulazione di un edificio e il cambio di destinazione d’uso di un piano di un edificio secondario.
Il SUAP convocava una conferenza di servizi asincrona. La Soprintendenza, dopo aver richiesto integrazioni documentali, esprimeva un parere preliminare negativo e, in seguito, un parere definitivo negativo pervenuto oltre il termine finale fissato dall’amministrazione procedente. Con determinazione del settembre 2024 il Dirigente del SUAP comunicava l’esito non favorevole della conferenza. La società impugnava tale determinazione e il parere della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990. Il termine fissato dall’amministrazione procedente per la ricezione delle determinazioni finali era perentorio e scadeva il 9 settembre 2024. Il parere della Soprintendenza è pervenuto il giorno successivo.
Il comma 4 dell’art. 14-bis stabilisce che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni. La norma si integra con l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, secondo cui le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini sono inefficaci.
Il Tribunale precisa che il meccanismo opera anche per i pareri delle Soprintendenze. Il comma 2, lettera c), dell’art. 14-bis conferma il carattere perentorio del termine anche per tali organi, con la sola differenza della durata, fissata in novanta giorni anziché quarantacinque. La soluzione è confortata dalla giurisprudenza amministrativa, che richiama l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 in tema di pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali (Cons. Stato, IV, 2025/9940; V, 255/2022; in termini TAR Toscana sez. III, 12/03/2025, n. 466).
Nel caso concreto, entro il termine del 9 settembre 2024 non è pervenuto il parere della Soprintendenza, con conseguente formazione dell’assenso incondizionato. Il parere tardivo non incide su tale effetto, poiché solo un atto di autotutela ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, avrebbe potuto eliderne le conseguenze. Non rileva la distanza di un solo giorno dal termine, né il fatto che il parere negativo riprenda argomentazioni già espresse, poiché la trasmissione delle osservazioni della parte privata produce gli stessi effetti della comunicazione di cui al comma 2.
L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure sul merito del parere, che deve considerarsi inefficace e tamquam non esset. Il Comune dovrà riadottare la determinazione conclusiva senza tenere conto del parere negativo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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