Obbligo di provvedere su esposto edilizio in zona vincolata (TAR Toscana n. 409 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esposto con cui il proprietario di un immobile denuncia la realizzazione di un’opera edilizia sine titulo in immobile sottoposto a vincolo storico-architettonico, invitando il Comune e la Soprintendenza ad accertarne l’abusività e la compatibilità con il vincolo, è idoneo a fare insorgere in capo alle amministrazioni l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 31, comma 1, cod. proc. amm. L’azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile quando il ricorrente alleghi un pregiudizio specifico riconducibile all’inerzia, senza che occorra in tale fase l’accertamento effettivo della lesione, che attiene al merito. Il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. non produce decadenza sostanziale: la riproposizione dell’istanza rende tempestivo il ricorso. Accertato l’obbligo di provvedere, il giudice non può sindacare il contenuto della futura determinazione amministrativa, specie quando residui un potere tecnico-discrezionale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare in un fabbricato del centro storico di Lucca dichiarato di interesse storico-architettonico ai sensi degli art. 13 e 15 del d.lgs. n. 42/2004, ha rappresentato che, durante i lavori di risanamento conservativo sul proprio immobile, sono emerse problematiche statiche riconducibili a un soppalco in struttura metallica realizzato, a suo dire, senza titolo nell’unità sovrastante, di proprietà del controinteressato.

Con esposto del 16 novembre 2023, poi sollecitato il 10 luglio 2025 e reiterato con diffida del 29 settembre 2025, il ricorrente ha chiesto al Comune di Lucca e alla Soprintendenza di accertare l’abusività dell’opera e la sua incompatibilità con il vincolo. Di fronte al perdurante silenzio, ha proposto azione di accertamento del silenzio-inadempimento, con condanna a provvedere e richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di irricevibilità sollevata dal controinteressato. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 5/2015, si osserva che l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. fissa un termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ma fa salva la riproponibilità dell’istanza. Secondo la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3539 del 2024), tale termine non produce decadenza sostanziale, ma opera come mera sanzione processuale. La riproposizione dell’istanza del 29 settembre 2025 rende pertanto tempestivo il ricorso.

Quanto all’eccezione di difetto di interesse, il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021: nei casi di impugnazione di titoli edilizi, legittimazione e interesse sono distinti e il criterio della vicinitas non basta da solo. L’interesse va inteso come pregiudizio specifico, ricavabile dalle allegazioni e precisabile nel corso del processo; è sufficiente verificare che la situazione soggettiva possa avere subito una lesione, restando l’accertamento effettivo al merito (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7480 del 2025). Nel caso concreto l’allegazione è corroborata dal compendio probatorio, che attesta una litigiosità tra le parti sull’eziologia dei danni.

Nel merito, il Collegio distingue le azioni atipiche, conseguenti alla mancata conclusione di un procedimento avviato su istanza di parte, da quelle tipiche, riguardanti il mancato avvio d’ufficio di un procedimento, azionabili solo nei casi previsti dalla legge. In ambito edilizio, la previsione è individuata nell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, che consente agli interessati di sollecitare le verifiche e di esperire l’azione di cui all’art. 31 cod. proc. amm. L’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 richiama la possibilità di ordinare la sospensione dei lavori abusivi anche sulla base di una denuncia dei cittadini, evocando il criterio della vicinitas.

Ne consegue che l’istanza volta alla verifica della legittimità edilizia e della compatibilità con il vincolo è idonea a far insorgere l’obbligo di provvedere. Il Collegio chiarisce però che non può verificare il merito: nell’azione avverso il silenzio il thema decidendum riguarda solo l’obbligo di provvedere, e sindacare il contenuto della scelta violerebbe il principio di separazione dei poteri di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’attività richiesta implica un accertamento tecnico complesso di competenza comunale e una valutazione di compatibilità con il vincolo di competenza della Soprintendenza, che esercita un potere altamente discrezionale. Il ricorso è accolto, con ordine di provvedere entro trenta giorni; il Collegio soprassiede sulla nomina del commissario ad acta, salva nuova istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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